Sentenza 263/1991 (ECLI:IT:COST:1991:263)
Massima numero 17322
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  23/05/1991;  Decisione del  23/05/1991
Deposito del 12/06/1991; Pubblicazione in G. U. 19/06/1991
Massime associate alla pronuncia:  17323  17324


Titolo
SENT. 263/91 A. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - RIGETTO, DA PARTE DEL G.I.P., DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DEL P.M. - ORDINE DI FORMULARE L'IMPUTAZIONE - FINALITA' - GARANZIA DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI OBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE.

Testo
Come la Corte ha gia' rilevato, l'ordine di formulare l'imputazione previsto dagli artt. 409, quinto comma, e 554, secondo comma, del nuovo codice di procedura penale costituisce un incisivo strumento di garanzia del rispetto sostanziale, e non solo formale, del principio costituzionale di obbligatorieta' dell'azione penale, che esige che l'inazione del pubblico ministero, manifestata con la richiesta di archiviazione, sia sottoposta ad un penetrante controllo da parte del giudice. - In questo senso: S. n. 88/1991

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte