Sentenza 263/1991 (ECLI:IT:COST:1991:263)
Massima numero 17323
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  23/05/1991;  Decisione del  23/05/1991
Deposito del 12/06/1991; Pubblicazione in G. U. 19/06/1991
Massime associate alla pronuncia:  17322  17324


Titolo
SENT. 263/91 B. PROCESSO PENALE - NORME DI ATTUAZIONE - PROCEDIMENTO PRETORILE - G.I.P. - RIGETTO DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE - CONTROLLO SULL'INAZIONE DEL P.M. - MODALITA': NON DIRETTA FORMULAZIONE DELL'IMPUTAZIONE MA ORDINE AL P.M. DI FORMULARLA - LAMENTATA COMMISTIONE DI FUNZIONI CON SURRETTIZIA INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO GERARCHICO TRA G.I.P. E P.M. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nell'ipotesi in cui il dissenso tra pubblico ministero e giudice per le indagini preliminari circa l'idoneita' degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa sia determinato non da carenze di indagini, ma da divergenti valutazioni in ordine alla ricostruzione dei fatti ed alla loro riconducibilita' in determinate figure criminose, la preminenza del principio di obbligatorieta' dell'azione penale (ved. massima A) fa si' che prevalga la valutazione del giudice, cui e' attribuito il potere-dovere di ordinare che l'azione penale venga esercitata attraverso la formulazione dell'imputazione. Tuttavia affinche' tale deviazione dall'astratto modello accusatorio sia contenuta nei limiti necessari al rispetto della titolarita' dell'azione, al giudice per le indagini preliminari e' demandato solo l'atto d'impulso, che non fuoriesce dalla funzione di controllo, mentre il concreto promovimento dell'azione, che si esplica nella formulazione dell'imputazione (art. 405), resta di competenza del pubblico ministero. Non vi e', percio', commistione tra le due funzioni, di iniziativa e di controllo, dato che l'essenza di quest'ultima non sta nell'individuazione dell'imputazione, bensi' nell'accertamento della necessita' di procedere. Di conseguenza, non vi e' istaurazione di un rapporto gerarchico, che presuppone l'identita' della funzione esercitata dai due organi, laddove nella specie si tratta di funzioni diverse. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 101 Cost., della questione di legittimita' costituzionale, degli artt. 554, comma secondo, cod.proc.pen. e 158, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte