Sentenza 263/1991 (ECLI:IT:COST:1991:263)
Massima numero 17324
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
23/05/1991; Decisione del
23/05/1991
Deposito del 12/06/1991; Pubblicazione in G. U. 19/06/1991
Titolo
SENT. 263/91 C. PROCESSO PENALE - NORME DI ATTUAZIONE - PROCEDIMENTO PRETORILE - G.I.P. - RIGETTO DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE - CONTROLLO SULL'INAZIONE DEL P.M. - MODALITA': NON DIRETTA FORMULAZIONE DELL'IMPUTAZIONE MA ORDINE AL P.M. DI FORMULARLA - CONSEGUENTE LAMENTATA ARBITRARIETA' NELL'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPUTAZIONE DA PARTE DEL P.M. CON "DERESPONSABILIZZAZIONE" DEL G.I.P. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 263/91 C. PROCESSO PENALE - NORME DI ATTUAZIONE - PROCEDIMENTO PRETORILE - G.I.P. - RIGETTO DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE - CONTROLLO SULL'INAZIONE DEL P.M. - MODALITA': NON DIRETTA FORMULAZIONE DELL'IMPUTAZIONE MA ORDINE AL P.M. DI FORMULARLA - CONSEGUENTE LAMENTATA ARBITRARIETA' NELL'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPUTAZIONE DA PARTE DEL P.M. CON "DERESPONSABILIZZAZIONE" DEL G.I.P. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'ordinanza con la quale il G.I.P. rigetta la richiesta di archiviazione del P.M. ed ordina allo stesso di formulare l'imputazione, deve contenere, contrapponendosi ad una richiesta motivata, l'indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche, in base alle quali si ritiene che l'azione penale debba essere instaurata in riferimento ad una o piu' determinate fattispecie criminose. Da tali indicazioni, la cui specificita' discende dall'obbligo di motivazione, il pubblico ministero non puo' discostarsi: e dunque, ne' vi e' spazio per arbitri di quest'ultimo, ne' puo' dirsi che il giudice per le indagini preliminari sia "responsabilizzato". Ad ulteriore garanzia del corretto esercizio dell'azione penale soccorre, per di piu', l'art. 158 delle disposizioni di attuazione, che consente l'intervento sostitutivo del procuratore generale mediante avocazione delle indagini. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 97 e 112 Cost., della questione di legittimita' costituzionale, degli artt. 554, comma secondo, cod.proc.pen. e 158 d.lgs 28 luglio 1989, n. 271).
L'ordinanza con la quale il G.I.P. rigetta la richiesta di archiviazione del P.M. ed ordina allo stesso di formulare l'imputazione, deve contenere, contrapponendosi ad una richiesta motivata, l'indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche, in base alle quali si ritiene che l'azione penale debba essere instaurata in riferimento ad una o piu' determinate fattispecie criminose. Da tali indicazioni, la cui specificita' discende dall'obbligo di motivazione, il pubblico ministero non puo' discostarsi: e dunque, ne' vi e' spazio per arbitri di quest'ultimo, ne' puo' dirsi che il giudice per le indagini preliminari sia "responsabilizzato". Ad ulteriore garanzia del corretto esercizio dell'azione penale soccorre, per di piu', l'art. 158 delle disposizioni di attuazione, che consente l'intervento sostitutivo del procuratore generale mediante avocazione delle indagini. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 97 e 112 Cost., della questione di legittimita' costituzionale, degli artt. 554, comma secondo, cod.proc.pen. e 158 d.lgs 28 luglio 1989, n. 271).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte