Sentenza 265/1991 (ECLI:IT:COST:1991:265)
Massima numero 17314
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
23/05/1991; Decisione del
23/05/1991
Deposito del 12/06/1991; Pubblicazione in G. U. 19/06/1991
Massime associate alla pronuncia:
17315
Titolo
SENT. 265/91. A. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DEL P.M. - INDIVIDUAZIONE DELLA PERSONA DA SOTTOPORRE ALLE INDAGINI - DIRITTO ALL'ASSISTENZA DEL DIFENSORE - OMESSA PREVISIONE - PROSPETTATO ECCESSO DI DELEGA - INSUSSISTENZA - PIENA CORRISPONDENZA DELLA NORMA DEL CODICE AI PRINCIPI DELLA DELEGA LEGISLATIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 265/91. A. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DEL P.M. - INDIVIDUAZIONE DELLA PERSONA DA SOTTOPORRE ALLE INDAGINI - DIRITTO ALL'ASSISTENZA DEL DIFENSORE - OMESSA PREVISIONE - PROSPETTATO ECCESSO DI DELEGA - INSUSSISTENZA - PIENA CORRISPONDENZA DELLA NORMA DEL CODICE AI PRINCIPI DELLA DELEGA LEGISLATIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La legge-delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale indica nelle direttive n. 37 e n. 38 gli atti tipici che il pubblico ministero ha il potere di compiere e, tra questi, quelli ai quali il difensore ha il diritto di assistere: mentre l'individuazione e' espressamente prevista tra i primi, non e' invece compresa tra quelli con diritto di assistenza difensiva. Non vi e', pertanto, alcuna violazione dell'art. 77 Cost. se la stessa legge delega non ha posto sullo stesso piano, sotto tale profilo, l'interrogatorio, il confronto e l'ispezione, da un lato, e l'individuazione dall'altro, e se a detto criterio il legislatore delegato, nell'impugnato art. 364 cod. proc. pen., si e' strettamente attenuto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 77 Cost., dell'art. 364 cod.proc.pen.).
La legge-delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale indica nelle direttive n. 37 e n. 38 gli atti tipici che il pubblico ministero ha il potere di compiere e, tra questi, quelli ai quali il difensore ha il diritto di assistere: mentre l'individuazione e' espressamente prevista tra i primi, non e' invece compresa tra quelli con diritto di assistenza difensiva. Non vi e', pertanto, alcuna violazione dell'art. 77 Cost. se la stessa legge delega non ha posto sullo stesso piano, sotto tale profilo, l'interrogatorio, il confronto e l'ispezione, da un lato, e l'individuazione dall'altro, e se a detto criterio il legislatore delegato, nell'impugnato art. 364 cod. proc. pen., si e' strettamente attenuto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 77 Cost., dell'art. 364 cod.proc.pen.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte