Sentenza 265/1991 (ECLI:IT:COST:1991:265)
Massima numero 17315
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  23/05/1991;  Decisione del  23/05/1991
Deposito del 12/06/1991; Pubblicazione in G. U. 19/06/1991
Massime associate alla pronuncia:  17314


Titolo
SENT. 265/91 B. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DEL P.M. - INDIVIDUAZIONE DELLA PERSONA DA SOTTOPORRE ALLE INDAGINI - DIRITTO ALL'ASSISTENZA DEL DIFENSORE - OMESSA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - FORMALE E SOSTANZIALE DIFFERENZIAZIONE DALL'INTERROGATORIO, CONFRONTO E ISPEZIONE - FUNZIONE NON PROBATORIA DELL'ATTO, MERAMENTE FINALIZZATO ALLA PROSECUZIONE DELLE INDAGINI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
In un sistema nel quale la prova si forma in dibattimento, o comunque davanti al giudice in sede di incidente probatorio, quale anticipazione del dibattimento, gli atti compiuti dal P.M. in fase di indagini preliminari hanno una funzione esclusivamente endoprocessuale cioe' finalizzata alla prosecuzione delle stesse; ne' la presenza della difesa incide sul valore degli atti compiuti rendendoli in qualche modo equivalenti, sotto il profilo probatorio, a quelli compiuti dal giudice. Peraltro, in talune ipotesi (come nel caso di specie: individuazione della persona sottoposta alle indagini) data la natura dell'atto e' del tutto impossibile realizzare l'assistenza di un difensore "in incertam personam", prima cioe' di avere materialmente identificato la persona che sara' poi, solo a partire da quel momento, "sottoposta alle indagini". Pertanto non puo' dirsi violato ne' il diritto di difesa dell'indagato, ne' il principio di parita' delle parti, ben potendo il legislatore graduare l'assistenza difensiva in funzione del rilievo conferito all'atto che esaurisce i suoi effetti all'interno della fase in cui viene compiuto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 364 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte