Sentenza 266/1991 (ECLI:IT:COST:1991:266)
Massima numero 17278
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO E.  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  03/06/1991;  Decisione del  03/06/1991
Deposito del 12/06/1991; Pubblicazione in G. U. 19/06/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 266/91. PENSIONI - PENSIONI E.N.A.S.A.R.C.O. - SOMME PERCEPITE IN BUONA FEDE - PREVISTA RIPETIBILITA' DA PARTE DELL'ENTE DIVERSAMENTE DA QUANTO STABILITO PER LE PENSIONI STATALI E LE PENSIONI I.N.P.S. - IMPUGNAZIONE DI NORMA NON APPLICABILE ALLA FATTISPECIE CONCRETA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 28, legge 2 febbraio 1973, n. 12, che consente all'E.N.A.S.A.R.C.O. di trattenere sui ratei di pensione erogati l'ammontare di somme ad esso dovute dagli iscritti, e' norma non applicabile alla fattispecie concreta, specificatamente disciplinata, invece, dall'art. 6, commi undici-quater e quinquies, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 - norma questa non impugnata -, il quale prevede che ove risulti, come nel caso, che l'integrazione al minimo e' stata erogata sulla base di false dichiarazioni (nella specie e' stato dichiarato un reddito inferiore a quello percepito) l'integrazione stessa e' annullata e le somme indebitamente erogate possono essere recuperate dall'ente senza tener conto dei limiti vigenti in materia. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, legge 2 febbraio 1973, n. 12, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte