Ordinanza 267/1991 (ECLI:IT:COST:1991:267)
Massima numero 17316
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO E.  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  23/05/1991;  Decisione del  23/05/1991
Deposito del 12/06/1991; Pubblicazione in G. U. 19/06/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 267/91. PROCESSO PENALE - SEQUESTRO PREVENTIVO - RICHIESTA DEL P.M. - RIGETTO DEL GIP - IMPUGNABILITA' - OMESSA PREVISIONE PER IL P.M. - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA (PARITA' TRA LE PARTI) - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Restituzione degli atti al giudice a quo perche' valuti la rilevanza della sollevata questione alla luce della nuova disciplina introdotta con l'art. 17, d.lgs 14 gennaio 1991, n. 12. (art. 322 bis, cod.proc.pen.) che prevede l'impugnabilita' per tutte le parti interessate dai provvedimenti del GIP in materia di sequestro preventivo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  n. 3