Ordinanza 268/1991 (ECLI:IT:COST:1991:268)
Massima numero 17383
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
23/05/1991; Decisione del
23/05/1991
Deposito del 12/06/1991; Pubblicazione in G. U. 19/06/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 268/91. AUSILIARI DEL GIUDICE - PERITI - DIRITTO AGLI ONORARI E O INDENNITA' - PREVISTA PRESCRIZIONE NEL TERMINE DI CENTO GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DEGLI ATTI O DAL COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI - PREVISIONE PER LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DELLE TASSE PER INDENNITA' DI TRASFERTA DOVUTE AI PERITI DEL DIVERSO TERMINE DI 200 GIORNI - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 268/91. AUSILIARI DEL GIUDICE - PERITI - DIRITTO AGLI ONORARI E O INDENNITA' - PREVISTA PRESCRIZIONE NEL TERMINE DI CENTO GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DEGLI ATTI O DAL COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI - PREVISIONE PER LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DELLE TASSE PER INDENNITA' DI TRASFERTA DOVUTE AI PERITI DEL DIVERSO TERMINE DI 200 GIORNI - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il diverso termine di prescrizione degli onorari e, rispettivamente, delle tasse per indennita' di trasferta dovute ai periti non viola l'art. 3 Cost., trattandosi di situazioni non omogenee in quanto diverse sono le modalita' di liquidazione degli uni e delle altre (occorrendo per gli onorari la prescritta documentazione degli interessati, mentre per le indennita' la tassazione avviene d'ufficio da parte del giudice che ha disposto la comparizione del perito). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, primo comma, r.d. 3 maggio 1923, n. 1043, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Il diverso termine di prescrizione degli onorari e, rispettivamente, delle tasse per indennita' di trasferta dovute ai periti non viola l'art. 3 Cost., trattandosi di situazioni non omogenee in quanto diverse sono le modalita' di liquidazione degli uni e delle altre (occorrendo per gli onorari la prescritta documentazione degli interessati, mentre per le indennita' la tassazione avviene d'ufficio da parte del giudice che ha disposto la comparizione del perito). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, primo comma, r.d. 3 maggio 1923, n. 1043, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte