Sentenza 163/2021 (ECLI:IT:COST:2021:163)
Massima numero 44049
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  23/06/2021;  Decisione del  23/06/2021
Deposito del 22/07/2021; Pubblicazione in G. U. 28/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  44050


Titolo
Trasporto pubblico - Norme della Regione Lombardia - Determinazione delle quote di partecipazione degli enti locali aderenti alle agenzie per il trasporto pubblico locale - Definizione del quorum partecipativo e deliberativo dell'assemblea dell'agenzia per l'assunzione delle relative decisioni - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, sussidiarietà e leale collaborazione - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., dell'art. 5 della legge reg. Lombardia n. 21 del 2019, che interviene sulla disciplina del settore dei trasporti, nella parte in cui modifica l'art. 7, comma 10, della legge reg. Lombardia n. 6 del 2012, e inserisce successivamente a questo i commi da 10.1 a 10.7. Nel ricorso statale è del tutto assente una ricostruzione del contesto normativo in cui l'intervento regionale si inserisce, ai fini di una miglior comprensione sia delle censure avanzate, sia della decisione su di esse, ciò che impedisce al ricorrente di connettere le proprie censure al tessuto normativo vigente e, perciò, di argomentare adeguatamente circa la loro pretesa fondatezza. Il ricorso, infatti, non spiega in che senso la disciplina impugnata disponga una allocazione di funzioni amministrative diversa da quella in precedenza vigente, e, soprattutto, per quali ragioni tale nuova normativa violerebbe i parametri costituzionali richiamati. Particolarmente oscura appare anche la censura di violazione del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di autogoverno, a causa di un asserito mancato coinvolgimento degli enti locali riguardo alla modifica, negli statuti delle agenzie, dei quorum necessari per le deliberazioni di queste ultime, poiché la disciplina censurata non ha introdotto alcuna modificazione diretta e unilaterale degli statuti delle agenzie, ma ha solo inciso sui criteri che devono orientare l'elaborazione (o l'adeguamento) delle linee guida regionali in materia e, successivamente, la compilazione in dettaglio dei documenti statutari. Anche la censura riferita oscuramente alla violazione del terzo comma dell'art. 117 Cost. è priva di qualunque argomentazione intellegibile. (Precedente citato: sentenza n. 95 del 2021).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  10/12/2019  n. 21  art. 5  co. 

legge della Regione Lombardia  04/04/2012  n. 6  art. 7  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118  co. 1

Altri parametri e norme interposte