Ordinanza 269/1991 (ECLI:IT:COST:1991:269)
Massima numero 17384
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  23/05/1991;  Decisione del  23/05/1991
Deposito del 12/06/1991; Pubblicazione in G. U. 19/06/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 269/91. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO NON ABITATIVO - LABORATORIO DI ANALISI - ATTIVITA' SVOLTA ALL'INTERNO DI UNA CASA DI CURA - INDENNITA' PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - LAMENTATA DISCRIMINAZIONE E INGIUSTIFICATO LIMITE ALLA PROPRIETA', QUALORA SI RITENGA CHE PER I RAPPORTI IN QUESTIONE, A DIFFERENZA DA QUANTO PREVISTO PER LE LOCAZIONI DI IMMOBILI COMPLEMENTARI A STAZIONI FERROVIARIE, PORTI, AEROPORTI, AREE DI SERVIZIO, ALBERGHI E VILLAGGI TURISTICI, L'INDENNITA' DI AVVIAMENTO NON SIA ESCLUSA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per mancanza del giudizio sulla rilevanza, non avendo il giudice remittente compiuto, come era suo esclusivo compito, lasciando alla Corte costituzionale di effettuarla, la scelta tra due diversi indirizzi giurisprudenziali formatisi in materia, uno definito prevalente, che, riconducendo l'attivita' svolta nel laboratorio di analisi di cui trattasi tra quelle professionali e complementari a quelle svolte nella clinica istallata nell'immobile locato esclude che sia dovuta l'indennita' di avviamento, e l'altro secondo cui, trattandosi sempre di attivita' organizzata imprenditorialmente, spetta la detta indennita'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 42  co. 2

Altri parametri e norme interposte