Ordinanza 270/1991 (ECLI:IT:COST:1991:270)
Massima numero 17385
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
23/05/1991; Decisione del
23/05/1991
Deposito del 12/06/1991; Pubblicazione in G. U. 19/06/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 270/91. PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTI CAUTELARI - RICORSO EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - NOTIFICA ALLA CONTROPARTE DEL DECRETO EMESSO "INAUDITA ALTERA PARTE" - TERMINI - PERENTORIETA' - INOSSERVANZA PER CAUSA NON ASCRIVIBILE AL RICORRENTE - NON CONSENTITA RIMESSIONE IN TERMINI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 270/91. PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTI CAUTELARI - RICORSO EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - NOTIFICA ALLA CONTROPARTE DEL DECRETO EMESSO "INAUDITA ALTERA PARTE" - TERMINI - PERENTORIETA' - INOSSERVANZA PER CAUSA NON ASCRIVIBILE AL RICORRENTE - NON CONSENTITA RIMESSIONE IN TERMINI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La imposizione di un termine perentorio al fine di accellerare il corso del processo e quindi la risposta alla domanda di giustizia, non si pone in contrasto con la garanzia costituzionale del diritto di difesa essendo i termini processuali per loro natura improrogabili per motivi di certezza ed uniformita' della cui ragionevolezza non puo' dubitarsi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 153, 690, secondo comma, e 702 cod. proc. civ. sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - Nello stesso senso, su altra questione riguardante anch'essa il processo civile: O. n. 900/1988.
La imposizione di un termine perentorio al fine di accellerare il corso del processo e quindi la risposta alla domanda di giustizia, non si pone in contrasto con la garanzia costituzionale del diritto di difesa essendo i termini processuali per loro natura improrogabili per motivi di certezza ed uniformita' della cui ragionevolezza non puo' dubitarsi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 153, 690, secondo comma, e 702 cod. proc. civ. sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - Nello stesso senso, su altra questione riguardante anch'essa il processo civile: O. n. 900/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte