Sentenza 271/1991 (ECLI:IT:COST:1991:271)
Massima numero 17302
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
23/05/1991; Decisione del
23/05/1991
Deposito del 12/06/1991; Pubblicazione in G. U. 19/06/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 271/91. INQUINAMENTO - SCARICHI PROVENIENTI DA LABORATORI PER RIPRODUZIONE DI FOTOGRAFIE SU CERAMICA - RITENUTA ILLEGITTIMA INCLUSIONE DI TALI LABORATORI, CON LEGGE REGIONALE, FRA GLI INSEDIAMENTI CIVILI - CONSEGUENTE DENUNCIATA ILLEGITTIMA SOTTRAZIONE DEI SUDDETTI SCARICHI AL REGIME AUTORIZZATORIO PREVISTO DALLA LEGGE STATALE - QUESTIONE DI INTERPRETAZIONE DI LEGGI ORDINARIE E NON DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 271/91. INQUINAMENTO - SCARICHI PROVENIENTI DA LABORATORI PER RIPRODUZIONE DI FOTOGRAFIE SU CERAMICA - RITENUTA ILLEGITTIMA INCLUSIONE DI TALI LABORATORI, CON LEGGE REGIONALE, FRA GLI INSEDIAMENTI CIVILI - CONSEGUENTE DENUNCIATA ILLEGITTIMA SOTTRAZIONE DEI SUDDETTI SCARICHI AL REGIME AUTORIZZATORIO PREVISTO DALLA LEGGE STATALE - QUESTIONE DI INTERPRETAZIONE DI LEGGI ORDINARIE E NON DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Difetta di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Lombardia 27 maggio 1985, n. 62, sollevata, in riferimento al principio di eguaglianza, sul presupposto che essa, includendo i laboratori per la riproduzione di fotografie su ceramica fra gli insediamenti civili, anziche' fra quelli produttivi, abbia sottratto gli scarichi derivanti da tali laboratori al regime autorizzatorio, sanzionato penalmente, previsto per gli scarichi da insediamenti produttivi, dalla legge statale. La legge regionale impugnata, infatti, cosi' come interpretata dalla Giunta regionale, si e' limitata a ricomprendere i laboratori fotografici e radiografici nell'ambito degli insediamenti civili adibiti a prestazione di servizi, senza ulteriore specificazione. E d'altra parte la questione se i laboratori che effettuano riproduzioni fotografiche su ceramiche siano da ricomprendersi tra gli insediamenti produttivi anziche' tra quelli civili, importa esclusivamente la interpretazione delle leggi statali in materia (l. n. 316/1976 e d.l. n. 544/1976), interpretazione questa che rientra nella c.d. funzione di nomofilachia che l'ordinamento assegna alla Corte di cassazione (innanzi al quale, peraltro, pende il giudizio a quo). (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della l.r.lo. 27 maggio 1985, n. 62, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Difetta di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Lombardia 27 maggio 1985, n. 62, sollevata, in riferimento al principio di eguaglianza, sul presupposto che essa, includendo i laboratori per la riproduzione di fotografie su ceramica fra gli insediamenti civili, anziche' fra quelli produttivi, abbia sottratto gli scarichi derivanti da tali laboratori al regime autorizzatorio, sanzionato penalmente, previsto per gli scarichi da insediamenti produttivi, dalla legge statale. La legge regionale impugnata, infatti, cosi' come interpretata dalla Giunta regionale, si e' limitata a ricomprendere i laboratori fotografici e radiografici nell'ambito degli insediamenti civili adibiti a prestazione di servizi, senza ulteriore specificazione. E d'altra parte la questione se i laboratori che effettuano riproduzioni fotografiche su ceramiche siano da ricomprendersi tra gli insediamenti produttivi anziche' tra quelli civili, importa esclusivamente la interpretazione delle leggi statali in materia (l. n. 316/1976 e d.l. n. 544/1976), interpretazione questa che rientra nella c.d. funzione di nomofilachia che l'ordinamento assegna alla Corte di cassazione (innanzi al quale, peraltro, pende il giudizio a quo). (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della l.r.lo. 27 maggio 1985, n. 62, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte