Ordinanza 272/1991 (ECLI:IT:COST:1991:272)
Massima numero 17387
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
23/05/1991; Decisione del
23/05/1991
Deposito del 12/06/1991; Pubblicazione in G. U. 19/06/1991
Massime associate alla pronuncia:
17386
Titolo
ORD. 272/91 B. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - ESERCIZIO ABUSIVO DI IMPIANTI RADIOELETTRICI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE - SANZIONI PENALI - PREVISIONE DI UN TRATTAMENTO SANZIONATORIO IDENTICO A QUELLO STABILITO PER LA (RITENUTA) PIU' GRAVE FATTISPECIE DI ESERCIZIO ABUSIVO DI IMPIANTI SOGGETTI A CONCESSIONE - IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 272/91 B. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - ESERCIZIO ABUSIVO DI IMPIANTI RADIOELETTRICI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE - SANZIONI PENALI - PREVISIONE DI UN TRATTAMENTO SANZIONATORIO IDENTICO A QUELLO STABILITO PER LA (RITENUTA) PIU' GRAVE FATTISPECIE DI ESERCIZIO ABUSIVO DI IMPIANTI SOGGETTI A CONCESSIONE - IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Sia per gli impianti radioelettrici per cui e' richiesta la concessione, sia per quelli (di debole potenza) per cui e' richiesta solo l'autorizzazione, l'assoggettamento dell'esercizio abusivo di essi a sanzione penale risponde alla medesima esigenza di un razionale ed ordinato governo dell'etere, idoneo ad assicurare in concreto il coordinamento e la compatibilita' reciproca dei vari strumenti di telecomunicazione. Non puo' quindi dirsi irragionevole che la misura della pena edittale prevista sia identica per entrambe le sottofattispecie, dato che le specifiche modalita' di regolazione amministrativa dell'attivita' non comportano di per se' una diversa lesione del bene tutelato e che eventuali differenze rilevabili in concreto ben possono essere apprezzate nell'ambito dei limiti minimo e massimo della stessa pena edittale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30, settimo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Sia per gli impianti radioelettrici per cui e' richiesta la concessione, sia per quelli (di debole potenza) per cui e' richiesta solo l'autorizzazione, l'assoggettamento dell'esercizio abusivo di essi a sanzione penale risponde alla medesima esigenza di un razionale ed ordinato governo dell'etere, idoneo ad assicurare in concreto il coordinamento e la compatibilita' reciproca dei vari strumenti di telecomunicazione. Non puo' quindi dirsi irragionevole che la misura della pena edittale prevista sia identica per entrambe le sottofattispecie, dato che le specifiche modalita' di regolazione amministrativa dell'attivita' non comportano di per se' una diversa lesione del bene tutelato e che eventuali differenze rilevabili in concreto ben possono essere apprezzate nell'ambito dei limiti minimo e massimo della stessa pena edittale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30, settimo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte