Sentenza 276/1991 (ECLI:IT:COST:1991:276)
Massima numero 17340
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  23/05/1991;  Decisione del  23/05/1991
Deposito del 12/06/1991; Pubblicazione in G. U. 19/06/1991
Massime associate alla pronuncia:  17341


Titolo
SENT. 276/91 A. REGIONI - STATO E REGIONI (RAPPORTI TRA) - LEGGE STATALE - DISCIPLINA DIFFERENZIATA IN RIFERIMENTO AD UNA PARTE DEL TERRITORIO NAZIONALE - LEGITTIMAZIONE DELLE SINGOLE REGIONI, ANCHE SE IL LORO TERRITORIO NON E' RICOMPRESO NEL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO, A CHIEDERE SU DI ESSO IL CONTROLLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - FONDAMENTO ED ESTENSIONE.

Testo
Qualora la legge statale, in qualsiasi materia, provveda (o organizzi una qualsiasi attivita' propria o regionale) assumendo come criterio il territorio ed introducendo una disciplina differenziata in riferimento ad una parte di esso, va riconosciuta come rilevante e tutelabile mediante l'impugnazione davanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, la pretesa della regione, il cui territorio sia stato ricompreso o no nel trattamento differenziato, al controllo che questo non sia manifestamente ingiustificato e irragionevole (art. 3 Cost.): il che si verificherebbe - e sarebbe in questi limiti sindacabile dalla Corte - allorche' la legge statale sacrificasse un interesse esclusivo o specifico della comunita' regionale senza che cio' sia riconducibile, in termini di strumentale necessita', alla attuazione di un preminente interesse generale dell'intera comunita' nazionale, di cui possa ritenersi partecipe la stessa comunita' regionale. L'esigenza di tutela in parola va, quindi, al di la' della mera salvaguardia della competenza legislativa regionale stabilita per territorio e per materie dall'art. 117 Cost. e si ricollega, invece, alla natura della regione di ente politico esponenziale della comunita' regionale, il cui fondamento e la cui garanzia sostanziale di fronte allo Stato e ai poteri del legislatore nazionale stanno piuttosto nell'art. 5 Cost.. Tali principi (per una applicazione dei quali ved. massima B) valgono anche per le leggi con cui lo Stato preordini od organizzi attivita' proprie o regionali al fine di promuovere l'instaurazione o lo svolgimento o l'esecuzione di rapporti con Stati stranieri o con Stati membri della Comunita' europea, o con organismi o associazioni internazionali, intergovernative o no.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 2  co. 1

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte