Sentenza 163/2021 (ECLI:IT:COST:2021:163)
Massima numero 44050
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  23/06/2021;  Decisione del  23/06/2021
Deposito del 22/07/2021; Pubblicazione in G. U. 28/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  44049


Titolo
Trasporto pubblico - Norme della Regione Lombardia - Determinazione delle quote di partecipazione degli enti locali aderenti alle agenzie per il trasporto pubblico locale - Definizione del quorum partecipativo e deliberativo dell'assemblea dell'agenzia per l'assunzione delle relative decisioni - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost., dell'art. 5 della legge reg. Lombardia n. 21 del 2019, nella parte in cui modifica l'art. 7, comma 10, della legge reg. Lombardia n. 6 del 2012, e inserisce successivamente a questo i commi da 10.1 a 10.7. La norma impugnata interviene sulla disciplina del settore dei trasporti pubblici locali, stabilendo la partecipazione necessaria della Regione alle agenzie per il TPL, fissando in dettaglio le relative quote di partecipazione per gli enti locali territoriali, con effetti vincolanti per gli enti interessati e per le stesse agenzie, e infine riformulando il quorum partecipativo e deliberativo necessario per approvare alcune decisioni strategiche. In tal modo, essa non incide affatto sulla individuazione e sulla titolarità delle funzioni amministrative che attengono ai servizi pubblici locali, ma disciplina aspetti organizzativi e funzionali di enti, le agenzie per il TPL, concepiti allo scopo di permettere l'esercizio in forma coordinata delle funzioni medesime. All'evidenza, però, ciò non comprime l'autonomia degli enti locali nella gestione dei trasporti di rispettiva competenza, attenendo semplicemente alla scelta discrezionale - che appunto spetta all'ente titolare della competenza legislativa - circa i migliori criteri per assicurare ragionevolezza ed efficacia al meccanismo di coordinamento affidato alla legge regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 119 del 2020 e n. 179 del 2019).

Spetta allo Stato l'individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni tra quelle che vengono a comporre l'intelaiatura essenziale dell'ente locale, cui non sono estranee le funzioni che attengono ai servizi pubblici locali. La disciplina di dette funzioni è, invece, nella potestà di chi - Stato o Regione - è intestatario della materia cui la funzione stessa si riferisce. La legge statale è soltanto attributiva di funzioni fondamentali, dalla stessa individuate, mentre l'organizzazione della funzione rimane attratta alla rispettiva competenza materiale dell'ente, che ne può disporre in via regolativa. (Precedente citato: sentenza n. 22 del 2014).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  10/12/2019  n. 21  art. 5  co. 

legge della Regione Lombardia  04/04/2012  n. 6  art. 7  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte