Sentenza 276/1991 (ECLI:IT:COST:1991:276)
Massima numero 17341
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
23/05/1991; Decisione del
23/05/1991
Deposito del 12/06/1991; Pubblicazione in G. U. 19/06/1991
Massime associate alla pronuncia:
17340
Titolo
SENT. 276/91 B. REGIONI - STATO E REGIONI (RAPPORTI TRA) - LEGGE STATALE - PREVISIONE DELLA CONSULTAZIONE, DA PARTE DEL GOVERNO, DELLA REGIONE VENETO E DEL COMUNE DI VENEZIA PRIMA DI PROPORRE CITTA' ITALIANE PER LE DESIGNAZIONI CHE AVVERRANNO NEL DECENNIO 1991-2000 QUALE SEDE O UFFICIO ITALIANO DI ORGANISMI DI CARATTERE INTERNAZIONALE - ATTRIBUZIONE ALLA REGIONE VENETO E AL COMUNE DI VENEZIA DI UN INGIUSTIFICATO POTERE DI VETO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.
SENT. 276/91 B. REGIONI - STATO E REGIONI (RAPPORTI TRA) - LEGGE STATALE - PREVISIONE DELLA CONSULTAZIONE, DA PARTE DEL GOVERNO, DELLA REGIONE VENETO E DEL COMUNE DI VENEZIA PRIMA DI PROPORRE CITTA' ITALIANE PER LE DESIGNAZIONI CHE AVVERRANNO NEL DECENNIO 1991-2000 QUALE SEDE O UFFICIO ITALIANO DI ORGANISMI DI CARATTERE INTERNAZIONALE - ATTRIBUZIONE ALLA REGIONE VENETO E AL COMUNE DI VENEZIA DI UN INGIUSTIFICATO POTERE DI VETO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.
Testo
Appare ingiustificato e irragionevole, e quindi (vedasi massima A) in contrasto con gli artt. 3 e 5 Cost., l'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (contenente norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe) che prevede la consultazione, da parte del Governo, della Regione Veneto e del Comune di Venezia, prima di proporre citta' italiane per le designazioni, nel decennio 1991-2000, quale sede o ufficio italiano di organismi di carattere internazionale da istituire, o ai quali dare una nuova sede: tale normativa, infatti, finisce con l'attribuire alla Regione Veneto ed al Comune di Venezia, rispetto alla scelta di altre citta' come sede di organismi internazionali o di loro uffici, un ingiustificato potere di veto, ed alla citta' di Venezia un ingiustificato privilegio, che non solo esulano dalle dichiarate finalita' della legge, ma sono destinati a durare per lungo tempo, operando altresi' non gia' relativamente al solo territorio considerato dalla legge n. 19 del 1991, ma relativamente all'intero residuo territorio dello Stato e, quindi, di tutte le altre regioni. Percio', in accoglimento del ricorso proposto dalla Regione Toscana, l'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, va dichiarato illegittimo, per violazione dei suddetti precetti costituzionali, restando assorbiti gli altri profili di illegittimita' dedotti.
Appare ingiustificato e irragionevole, e quindi (vedasi massima A) in contrasto con gli artt. 3 e 5 Cost., l'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (contenente norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe) che prevede la consultazione, da parte del Governo, della Regione Veneto e del Comune di Venezia, prima di proporre citta' italiane per le designazioni, nel decennio 1991-2000, quale sede o ufficio italiano di organismi di carattere internazionale da istituire, o ai quali dare una nuova sede: tale normativa, infatti, finisce con l'attribuire alla Regione Veneto ed al Comune di Venezia, rispetto alla scelta di altre citta' come sede di organismi internazionali o di loro uffici, un ingiustificato potere di veto, ed alla citta' di Venezia un ingiustificato privilegio, che non solo esulano dalle dichiarate finalita' della legge, ma sono destinati a durare per lungo tempo, operando altresi' non gia' relativamente al solo territorio considerato dalla legge n. 19 del 1991, ma relativamente all'intero residuo territorio dello Stato e, quindi, di tutte le altre regioni. Percio', in accoglimento del ricorso proposto dalla Regione Toscana, l'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, va dichiarato illegittimo, per violazione dei suddetti precetti costituzionali, restando assorbiti gli altri profili di illegittimita' dedotti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Altri parametri e norme interposte