Sentenza 277/1991 (ECLI:IT:COST:1991:277)
Massima numero 17342
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
03/06/1991; Decisione del
03/06/1991
Deposito del 12/06/1991; Pubblicazione in G. U. 19/06/1991
Titolo
SENT. 277/91 A. FORZE ARMATE - SOTTUFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI - EQUIPARAZIONE AI SOVRINTENDENTI DELLA POLIZIA DI STATO - SPECIFICA CORRISPONDENZA DI FUNZIONI - MANCATA INDIVIDUAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - TERMINI - INTERPRETAZIONE DELLA ORDINANZA DI RINVIO ALLA STREGUA DEL TENORE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - CONSEGUENZE - RIFERIBILITA' DELLA QUESTIONE AL SOLO ASPETTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO.
SENT. 277/91 A. FORZE ARMATE - SOTTUFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI - EQUIPARAZIONE AI SOVRINTENDENTI DELLA POLIZIA DI STATO - SPECIFICA CORRISPONDENZA DI FUNZIONI - MANCATA INDIVIDUAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - TERMINI - INTERPRETAZIONE DELLA ORDINANZA DI RINVIO ALLA STREGUA DEL TENORE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - CONSEGUENZE - RIFERIBILITA' DELLA QUESTIONE AL SOLO ASPETTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO.
Testo
L'art. 43, comma diciassettesimo, e la tabella C della legge 1 aprile 1981, n. 121, come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569, - impugnati nel caso di specie, nel loro combinato disposto, dal giudice a quo, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost. - prevedono, testualmente, non un inquadramento in qualifiche - come si asserisce in un punto (ma non negli altri) della ordinanza di rinvio - bensi' una equiparazione, ai soli fini del trattamento economico, "degli appartenenti alla polizia di Stato con quelli delle altre forze di polizia". La questione, percio', va esaminata nei termini risultanti dal tenore della disciplina suddetta, e cioe' nel senso che essa riguarda soltanto gli aspetti relativi al trattamento economico dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri, senza alcuna incidenza sull'ordinamento della loro carriera.
L'art. 43, comma diciassettesimo, e la tabella C della legge 1 aprile 1981, n. 121, come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569, - impugnati nel caso di specie, nel loro combinato disposto, dal giudice a quo, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost. - prevedono, testualmente, non un inquadramento in qualifiche - come si asserisce in un punto (ma non negli altri) della ordinanza di rinvio - bensi' una equiparazione, ai soli fini del trattamento economico, "degli appartenenti alla polizia di Stato con quelli delle altre forze di polizia". La questione, percio', va esaminata nei termini risultanti dal tenore della disciplina suddetta, e cioe' nel senso che essa riguarda soltanto gli aspetti relativi al trattamento economico dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri, senza alcuna incidenza sull'ordinamento della loro carriera.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte