Sentenza 277/1991 (ECLI:IT:COST:1991:277)
Massima numero 17344
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  03/06/1991;  Decisione del  03/06/1991
Deposito del 12/06/1991; Pubblicazione in G. U. 19/06/1991
Massime associate alla pronuncia:  17342  17343  17345


Titolo
SENT. 277/91 C. FORZE ARMATE - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOTTUFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI - EQUIPARAZIONE AI SOVRINTENDENTI DELLA POLIZIA DI STATO - SPECIFICA CORRISPONDENZA DI FUNZIONI - MANCATA INDIVIDUAZIONE - CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PEREQUAZIONE RETRIBUTIVA, RAGIONEVOLEZZA E IMPARZIALITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Ai fini della equiparazione degli appartenenti alla polizia di Stato alle altre forze di polizia - tra le quali e' annoverata l'arma dei carabinieri - e che e' stabilito debba avvenire sulla base della tabella allegata alla legge 1 aprile 1981, n. 121, l'unico criterio legittimamente applicabile, in mancanza di espressa previsione legislativa, non puo' che essere quello funzionale, secondo il quale ad identita' di funzioni non puo' che corrispondere pari trattamento economico. Pertanto, data altresi', la tradizionale unitarieta' del comparto della polizia di sicurezza, e quindi l'insussistenza di apprezzabili diversita' tra il complesso delle funzioni proprie della polizia di Stato e quelle proprie dell'arma dei carabinieri, non trova ragionevole giustificazione la esclusione, dalla predetta tabella, delle qualifiche degli ispettori di polizia, con la conseguenza di un'avvenuta equiparazione retributiva di tutti i gradi dei sottufficiali dei carabinieri soltanto al ruolo dei sovrintendenti di polizia. Sono quindi costituzionalmente illegittimi, per violazione del combinato disposto degli artt. 3, primo comma e 36 Cost. (principio di perequazione retributiva), dell'art. 3, primo comma, Cost., (principio di ragionevolezza) anche in connessione con l'art. 97 Cost., l'art. 43, diciassettesimo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, della tabella C allegata a detta legge, come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569, nonche' la nota in calce alla tabella, nella parte in cui non includono le qualifiche degli ispettori di polizia, cosi' omettendo la individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dei carabinieri.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte