Sentenza 277/1991 (ECLI:IT:COST:1991:277)
Massima numero 17345
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
03/06/1991; Decisione del
03/06/1991
Deposito del 12/06/1991; Pubblicazione in G. U. 19/06/1991
Titolo
SENT. 277/91 D. FORZE ARMATE - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOTTUFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI - EQUIPARAZIONE AI SOVRINTENDENTI DELLA POLIZIA DI STATO - SPECIFICA CORRISPONDENZA DI FUNZIONI - MANCATA INDIVIDUAZIONE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA - CONSEGUENZE - RICHIESTA DI DETERMINARE LA RETRIBUZIONE SPETTANTE AD ALCUNI SOTTUFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI - INTERVENTO ADDITTIVO PRECLUSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE - REIEZIONE.
SENT. 277/91 D. FORZE ARMATE - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOTTUFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI - EQUIPARAZIONE AI SOVRINTENDENTI DELLA POLIZIA DI STATO - SPECIFICA CORRISPONDENZA DI FUNZIONI - MANCATA INDIVIDUAZIONE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA - CONSEGUENZE - RICHIESTA DI DETERMINARE LA RETRIBUZIONE SPETTANTE AD ALCUNI SOTTUFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI - INTERVENTO ADDITTIVO PRECLUSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE - REIEZIONE.
Testo
Una volta dichiarata la illegittimita' costituzionale (ved. massima C) dell'art. 43, diciassettesimo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, della tabella C allegata a detta legge, (come sostituita dall'art, 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569) nonche' della nota in calce alla tabella, nella parte in cui non includono le qualifiche degli ispettori di polizia, cosi' omettendo la individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri, un "intervento conseguenzialmente additivo" - sebbene anch'esso espressamente richiesto nell'ordinanza di rinvio - volto a "stabilire la retribuzione spettante ad alcuni sottufficiali dell'arma dei carabinieri", e' precluso alla Corte dal contenuto del quesito. Resta salva comunque la possibilita' di continuare in via provvisoria ad erogare agli interessati, fino alle determinazioni conseguenti alla adottata pronuncia, il trattamento economico risultante dalla tabella dichiarata illegittima. - Sui limiti di ammissibilita' degli interventi additivi della Corte costituzionale: O. n. 782/1988, S. nn. 44/1991 e 82/1989, O. n. 722/1988, S. nn. 25/1991, 29/1990, 1107/1988, O. n. 475/1987, S. nn. 115/1987, 80/1987, 109/1986, 39/1986, 497/1988, 560/1987 e 123/1987 e O. n. 253/1986.
Una volta dichiarata la illegittimita' costituzionale (ved. massima C) dell'art. 43, diciassettesimo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, della tabella C allegata a detta legge, (come sostituita dall'art, 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569) nonche' della nota in calce alla tabella, nella parte in cui non includono le qualifiche degli ispettori di polizia, cosi' omettendo la individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri, un "intervento conseguenzialmente additivo" - sebbene anch'esso espressamente richiesto nell'ordinanza di rinvio - volto a "stabilire la retribuzione spettante ad alcuni sottufficiali dell'arma dei carabinieri", e' precluso alla Corte dal contenuto del quesito. Resta salva comunque la possibilita' di continuare in via provvisoria ad erogare agli interessati, fino alle determinazioni conseguenti alla adottata pronuncia, il trattamento economico risultante dalla tabella dichiarata illegittima. - Sui limiti di ammissibilita' degli interventi additivi della Corte costituzionale: O. n. 782/1988, S. nn. 44/1991 e 82/1989, O. n. 722/1988, S. nn. 25/1991, 29/1990, 1107/1988, O. n. 475/1987, S. nn. 115/1987, 80/1987, 109/1986, 39/1986, 497/1988, 560/1987 e 123/1987 e O. n. 253/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte