Sentenza 278/1991 (ECLI:IT:COST:1991:278)
Massima numero 17348
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
23/05/1991; Decisione del
23/05/1991
Deposito del 12/06/1991; Pubblicazione in G. U. 19/06/1991
Titolo
SENT. 278/91 C. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - POSSIBILITA' DI PROMUOVERLO A TUTELA DI FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO ALLE REGIONI - CONDIZIONI - PRINCIPI AFFERMATI AL RIGUARDO DALLA CORTE COSTITUZIONALE - FATTISPECIE CONCERNENTE FUNZIONI RELATIVE ALL'ESPORTAZIONE DI BENI CULTURALI.
SENT. 278/91 C. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - POSSIBILITA' DI PROMUOVERLO A TUTELA DI FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO ALLE REGIONI - CONDIZIONI - PRINCIPI AFFERMATI AL RIGUARDO DALLA CORTE COSTITUZIONALE - FATTISPECIE CONCERNENTE FUNZIONI RELATIVE ALL'ESPORTAZIONE DI BENI CULTURALI.
Testo
Le regioni sono legittimate a sollevare conflitti di attribuzione a tutela di competenze ad esse delegate, sempreche' dette competenze siano state assegnate alle regioni mediante una delega "devolutiva" o "traslativa" e che le stesse competenze costituiscano una integrazione necessaria di funzioni "proprie" nel senso che tra le competenze trasferite e quelle delegate deve sussistere una saldatura funzionale tale che la revoca o la lesione delle funzioni delegate comporti un'incisione costituzionalmente rilevante nelle competenze "proprie" delle regioni: tali condizioni ricorrono entrambe nella fattispecie, in quanto, da un lato, le funzioni delegate relative alla esportazione, temporanea o definitiva, sono strumenti essenziali al fine di un organico esercizio delle competenze, "proprie" delle regioni, concernenti l'integrita' del patrimonio artistico d'interesse locale, e dall'altro la delegazione delle funzioni operata dall'art. 9, lett. f., d.P.R. n. 3 del 1972, e dall'art. 12, d.P.R. n. 480/1975, ha natura "traslativa", dovendosi escludere che tra le potesta' conservate allo Stato possano essere individuati poteri "concorrenti" sugli oggetti di valore artistico o storico di rilevanza locale. - V. S. n. 559/1988.
Le regioni sono legittimate a sollevare conflitti di attribuzione a tutela di competenze ad esse delegate, sempreche' dette competenze siano state assegnate alle regioni mediante una delega "devolutiva" o "traslativa" e che le stesse competenze costituiscano una integrazione necessaria di funzioni "proprie" nel senso che tra le competenze trasferite e quelle delegate deve sussistere una saldatura funzionale tale che la revoca o la lesione delle funzioni delegate comporti un'incisione costituzionalmente rilevante nelle competenze "proprie" delle regioni: tali condizioni ricorrono entrambe nella fattispecie, in quanto, da un lato, le funzioni delegate relative alla esportazione, temporanea o definitiva, sono strumenti essenziali al fine di un organico esercizio delle competenze, "proprie" delle regioni, concernenti l'integrita' del patrimonio artistico d'interesse locale, e dall'altro la delegazione delle funzioni operata dall'art. 9, lett. f., d.P.R. n. 3 del 1972, e dall'art. 12, d.P.R. n. 480/1975, ha natura "traslativa", dovendosi escludere che tra le potesta' conservate allo Stato possano essere individuati poteri "concorrenti" sugli oggetti di valore artistico o storico di rilevanza locale. - V. S. n. 559/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 5
statuto regione Sardegna
art. 6
Altri parametri e norme interposte