Sentenza 278/1991 (ECLI:IT:COST:1991:278)
Massima numero 17350
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  23/05/1991;  Decisione del  23/05/1991
Deposito del 12/06/1991; Pubblicazione in G. U. 19/06/1991
Massime associate alla pronuncia:  17346  17347  17348  17349  17351


Titolo
SENT. 278/91 E. BENI CULTURALI - ESPORTAZIONE DI OGGETTI D'ARTE E DI VALORE STORICO - SUBORDINAZIONE, CON DECRETO DEL MINISTRO PER IL COMMERCIO ESTERO, ANCHE PER GLI OGGETTI D'INTERESSE LOCALE, A LICENZA O NULLA OSTA DI UFFICI DIPENDENTI DAL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - RICORSI PER CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE DELLE REGIONI TOSCANA, LIGURIA, SARDEGNA E LOMBARDIA - RICONOSCIUTA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - LIMITAZIONE DELLA COMPETENZA STATALE AI SOLI BENI D'INTERESSE NAZIONALE - ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA, DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO.

Testo
Dalle norme costituzionali sulla ripartizione delle competenze fra Stato e Regioni in materia di beni culturali - in particolare dall'art. 117 Cost. e dall'art. 3, lett. q, Statuto speciale Sardegna come rispettivamente attuati dall'art. 9, lett. f, d.P.R. n. 3/1972 e dall'art. 12, d.P.R. n. 480/1975 - emergono, con riferimento alla materia dei "musei e biblioteche di interesse locale", un ampio trasferimento di competenze alle regioni, e una linea di divisione fra le competenze conservate allo Stato e quelle assegnate alle regioni, in base alla quale le prime hanno ad oggetto beni culturali di interesse nazionale, mentre le seconde si riferiscono ai beni di interesse locale. Di conseguenza, i poteri in tema di esportazione dei beni culturali, compresi quelli librari e le cose di interesse numismatico, sono distribuiti tra Stato e Regioni in modo che al primo compete il rilascio di nulla-osta o licenza solo per i beni culturali di interesse nazionale, mentre alle Regioni, in virtu' della delega "traslativa" (di cui all'art. 9 d.P.R. n. 3/1972 e art. 12 d.P.R. n. 480/1975), spetta il rilascio delle licenze e nulla-osta per i beni culturali di interesse locale. Deve pertanto essere annullato, perche' invasivo delle competenze regionali, il decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30 ottobre 1990 nella parte in cui prevede che gli uffici di esportazione degli oggetti di antichita' e d'arte dipendenti dal Ministero dei beni culturali ed ambientali, cui non spetta tale potere, provvedano al rilascio della licenza e del nulla-osta per l'esportazione, temporanea o definitiva, anche degli oggetti che abbiano interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico, (ivi compresi i codici, i manoscritti, gli incunaboli, le stampe, i libri, le incisioni e le cose di rilievo numismatico) appartenenti alla regione o ad altri enti, anche non territoriali, sottoposti alla sua vigilanza, o che, comunque, siano d'interesse locale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 5

statuto regione Sardegna  art. 6

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica    n. 3  art. 9  lett. f.

decreto del Presidente della Repubblica  24/05/1975  n. 480  art. 12