Sentenza 16/2025 (ECLI:IT:COST:2025:16)
Massima numero 46681
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  11/12/2024;  Decisione del  11/12/2024
Deposito del 10/02/2025; Pubblicazione in G. U. 12/02/2025
Massime associate alla pronuncia:  46680


Titolo
Spese di giustizia – Spese per consulenti e ausiliari – Mancato aggiornamento da parte delle autorità competenti – Conseguente obsolescenza degli importi tabellari – Ingresso della materia nell’ambito di valutazione proprio del giudizio di legittimità costituzionale, alla luce del canone di ragionevolezza (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua di disposizione statale che, per le vacazioni successive alla prima, stabilisce un importo inferiore dei compensi spettanti a interpreti e traduttori, imponendo una irragionevole diversificazione). (Classif. 239003).

Testo

Il deplorevole inadempimento delle pubbliche autorità preposte all’aggiornamento dei compensi degli ausiliari è divenuto, nel tempo, dato caratterizzante della materia, entrando nell’ambito di valutazione proprio del giudizio di legittimità costituzionale alla luce del canone della ragionevolezza, il quale – salve le ipotesi nelle quali ad essere denunciata sia, piuttosto che la norma che prevede i compensi, l’inerzia dell’amministrazione nell’aggiornamento degli stessi, sanzionabile in altra sede – consente di pronunciarsi sull’adeguatezza dei compensi degli ausiliari del giudice per l’attività svolta nel processo e sottende un’enunciazione di portata generale, che trascende la ragione contingente che ha dato occasione allo scrutinio e che è identificabile nella obsolescenza degli importi tabellari. (Precedenti: S. 166/2022 - mass. 44904; S. 89/2020 - mass. 42988; S. 178/2017 - mass. 39967; S. 41/1996).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3, primo comma, Cost., l’art. 4, secondo comma, della legge n. 319 del 1980, nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore. Lo “scarto significativo” tra la prima vacazione e le successive, peraltro già scarsamente remunerate, accentua l’assoluta sproporzione tra l’entità del compenso da riconoscersi all’ausiliare e il valore della sua prestazione: quale che ne fosse, in origine, il fondamento, e nel contesto di sistematica omissione degli aggiornamenti dei valori da parte delle autorità preposte, il pur legittimo scopo di contenimento dei costi del processo finisce con il ridondare in manifesta irragionevolezza, sia violando i principi – affermati all’interno del sistema tabellare e trasponibili alle prestazioni remunerate “a tempo” – di equa remunerazione del lavoro e di elementare consistenza della base tariffaria dei compensi rispetto alle variazioni del costo della vita, sia trascurando l’esigenza primaria di una prestazione qualitativamente adeguata rispetto all’importanza del munus publicum conferito).



Atti oggetto del giudizio

legge  08/07/1980  n. 319  art. 4  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte