Sentenza 278/1991 (ECLI:IT:COST:1991:278)
Massima numero 17351
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
23/05/1991; Decisione del
23/05/1991
Deposito del 12/06/1991; Pubblicazione in G. U. 19/06/1991
Titolo
SENT. 278/91 F. BENI CULTURALI - TUTELA E VALORIZZAZIONE - FUNZIONI AMMINISTRATIVE - RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE STATALI E REGIONALI - LACUNOSITA' E INCERTEZZE CONSEGUENTI ALLA MANCATA EMANAZIONE DELLA LEGGE ORGANICA PREVISTA IN MATERIA - AUSPICIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - NECESSARIA DEFINIZIONE DI RACCORDI E CONDOTTE COOPERATIVE TRA GLI UFFICI STATALI E QUELLI REGIONALI E LOCALI.
SENT. 278/91 F. BENI CULTURALI - TUTELA E VALORIZZAZIONE - FUNZIONI AMMINISTRATIVE - RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE STATALI E REGIONALI - LACUNOSITA' E INCERTEZZE CONSEGUENTI ALLA MANCATA EMANAZIONE DELLA LEGGE ORGANICA PREVISTA IN MATERIA - AUSPICIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - NECESSARIA DEFINIZIONE DI RACCORDI E CONDOTTE COOPERATIVE TRA GLI UFFICI STATALI E QUELLI REGIONALI E LOCALI.
Testo
L'inattuazione dell'impegno, assunto con l'art. 48 del d.P.R. n. 616 del 1977, di precisare, nell'ambito di una legge sulla tutela dei beni culturali da emanare entro il 31 dicembre 1979, le funzioni amministrative delle regioni e degli enti locali in ordine alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, paleo-etnologico ed etno-antropologico, rende gravemente lacunoso e incerto il quadro normativo sulla ripartizione delle competenze che in materia spettano allo Stato e alle regioni. E poiche' in detta materia vigono in gran parte leggi anteriori all'instaurazione dell'ordinamento regionale, e la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni dipende (ved. massima E) dal criterio dell'interesse nazionale o locale attribuibile al valore culturale di singoli beni o di categorie di beni, si rivela necessaria la definizione di adeguati raccordi e di condotte cooperative tra gli uffici statali e quelli regionali e locali.
L'inattuazione dell'impegno, assunto con l'art. 48 del d.P.R. n. 616 del 1977, di precisare, nell'ambito di una legge sulla tutela dei beni culturali da emanare entro il 31 dicembre 1979, le funzioni amministrative delle regioni e degli enti locali in ordine alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, paleo-etnologico ed etno-antropologico, rende gravemente lacunoso e incerto il quadro normativo sulla ripartizione delle competenze che in materia spettano allo Stato e alle regioni. E poiche' in detta materia vigono in gran parte leggi anteriori all'instaurazione dell'ordinamento regionale, e la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni dipende (ved. massima E) dal criterio dell'interesse nazionale o locale attribuibile al valore culturale di singoli beni o di categorie di beni, si rivela necessaria la definizione di adeguati raccordi e di condotte cooperative tra gli uffici statali e quelli regionali e locali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte