Sentenza 281/1991 (ECLI:IT:COST:1991:281)
Massima numero 17339
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  23/05/1991;  Decisione del  23/05/1991
Deposito del 18/06/1991; Pubblicazione in G. U. 26/06/1991
Massime associate alla pronuncia:  17338


Titolo
SENT. 281/91 B. LAVORO (AVVIAMENTO AL) - ASSUNZIONI OBBLIGATORIE DI APPARTENENTI A CATEGORIE PROTETTE - NORMATIVA PARTICOLARE CONCERNENTE L'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA - SCORRIMENTO DALL'UNA ALL'ALTRA DELLE CATEGORIE MA SOLO SINO AL LIMITE DELLA COPERTURA DELL' ALIQUOTA A CIASCUNA DI ESSE SPETTANTE - IRREALIZZABILITA' E IRRAZIONALITA' DI TALE LIMITE CON CONSEGUENTE LESIONE DEL SISTEMA DI TUTELA DEL LAVORATORE INVALIDO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
La normativa - contenuta nell'art. 18, primo comma, del decreto legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni nella legge 4 luglio 1988, n. 246 - che, ai fini del collocamento obbligatorio nell'amministrazione scolastica, discostandosi dalla disciplina generale in materia, consente lo scorrimento dall' una all'altra categoria di riservatari, ai fini dell'assegnazione di eventuali posti rimasti disponibili per mancanza di aventi titolo, soltanto sino alla copertura dell'aliquota a ciascuna di esse spettante, e quindi con esclusione degli appartenenti a categorie gia' sature, non solo appare di irrealizzabile applicazione per come e' congegnata, ma favorendo ingiustificatamente i vincitori di concorsi anche se non appartenenti alle categorie riservatarie - cui vengono attribuiti i posti eventualmente non coperti - e quindi impedendo l'inserimento ottimale degli invalidi nel tessuto produttivo, contrasta con il dettato dell'art. 3 Cost., e con il sistema di garanzie previsto dal terzo comma dell'art. 38 Cost. ai fini della tutela del lavoratore invalido, cui viene infatti parzialmente e ingiustificatamente sottratta - e con destinazione a soggetti non aventi titolo - una possibilita' di assunzione esplicitamente riservata. L'art. 18, primo comma, del d.l. n. 140 del 1988, convertito con modificazioni in legge n. 246 del 1988 - assorbita ogni altra questione - va dunque dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole "sino alla copertura dell'aliquota a ciascuna di esse spettante".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38  co. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte