Sentenza 282/1991 (ECLI:IT:COST:1991:282)
Massima numero 17337
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
03/06/1991; Decisione del
03/06/1991
Deposito del 18/06/1991; Pubblicazione in G. U. 26/06/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 282/91. IMPIEGO PUBBLICO - COLLOCAMENTO A RIPOSO - DIRITTO AL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO PER CONSEGUIMENTO DI PENSIONE - LIMITI DI ETA' - ESCLUSIONE DI TALE POSSIBILITA' PER IL PERSONALE STATALE ULTRA SESSANTACINQUENNE CHE NON ABBIA ANCORA MATURATO L'ANZIANITA' DI SERVIZIO MINIMA PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE - CONTRASTO CON PRINCIPIO AFFERMATO DALLA CORTE RIGUARDO AL PERSONALE SCOLASTICO - VALENZA GENERALE DI TALE PRINCIPIO - MODIFICA DI PRECEDENTE GIURISPRUDENZA - GIUSTIFICAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRO PROFILO.
SENT. 282/91. IMPIEGO PUBBLICO - COLLOCAMENTO A RIPOSO - DIRITTO AL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO PER CONSEGUIMENTO DI PENSIONE - LIMITI DI ETA' - ESCLUSIONE DI TALE POSSIBILITA' PER IL PERSONALE STATALE ULTRA SESSANTACINQUENNE CHE NON ABBIA ANCORA MATURATO L'ANZIANITA' DI SERVIZIO MINIMA PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE - CONTRASTO CON PRINCIPIO AFFERMATO DALLA CORTE RIGUARDO AL PERSONALE SCOLASTICO - VALENZA GENERALE DI TALE PRINCIPIO - MODIFICA DI PRECEDENTE GIURISPRUDENZA - GIUSTIFICAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRO PROFILO.
Testo
Il principio, gia' affermato dalla Corte relativamente al personale scolastico assunto prima di una certa data, secondo cui non puo' essere preclusa, senza violare l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, la possibilita', per i lavoratori che al compimento del sessantacinquesimo anno - quale che sia la data di assunzione - non abbiano ancora maturato il diritto a pensione, di derogare a tale limite per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento di tale diritto, non puo' che avere valenza generale: infatti, le considerazioni relative alla necessita' di bilanciare l'interesse del lavoratore al conseguimento del diritto alla pensione con altri interessi anch'essi di rilievo costituzionale (quali la politica dell'occupazione giovanile) che, nel passato, indussero la Corte a dichiarare non fondate analoghe questioni, non possono ora ritenersi sufficienti a tale fine, sia perche' il momento attuale appare caratterizzato da una generale tendenza a rendere possibile il prolungamento dell'eta' lavorativa in coincidenza con l'aumento dell'eta' media della popolazione (v. per esempio legge 28 febbraio 1990, n. 37, che ha reso applicabili ai dipendenti civili dello Stato le disposizioni dell'art. 15 della legge n. 477 del 1973, relativa al personale scolastico), sia perche', comunque, la facolta' in questione va riconosciuta - ai fini del rispetto dell'invocato precetto costituzionale - soltanto per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'anzianita' minima per il diritto alla pensione. A maggior ragione cio' va detto nei casi in cui (come nella fattispecie di cui al giudizio a quo) il mancato raggiungimento del limite pensionistico discende da altra norma di legge, la quale, allo scopo di agevolare determinate categorie di soggetti meritevoli di particolari benefici, dispone l'elevazione, per esse, a cinquantacinque anni del limite massimo d'eta' per l'accesso all'impiego. Va dunque dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 38, secondo comma, Cost. - restando assorbito il profilo di censura relativo all'art. 3 Cost. - dell'art. 4, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non consente al personale statale ivi considerato, che al raggiungimento del limite di eta' per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianita' minima, e comunque non oltre il settantesimo anno di eta'. - Per l'affermazione del principio, nell'attuale quadro normativo, riguardo al collocamento a riposo del personale scolastico: S. n. 444/1990. - Sulla norma impugnata, nel senso della infondatezza della questione: S. n. 461/1989.
Il principio, gia' affermato dalla Corte relativamente al personale scolastico assunto prima di una certa data, secondo cui non puo' essere preclusa, senza violare l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, la possibilita', per i lavoratori che al compimento del sessantacinquesimo anno - quale che sia la data di assunzione - non abbiano ancora maturato il diritto a pensione, di derogare a tale limite per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento di tale diritto, non puo' che avere valenza generale: infatti, le considerazioni relative alla necessita' di bilanciare l'interesse del lavoratore al conseguimento del diritto alla pensione con altri interessi anch'essi di rilievo costituzionale (quali la politica dell'occupazione giovanile) che, nel passato, indussero la Corte a dichiarare non fondate analoghe questioni, non possono ora ritenersi sufficienti a tale fine, sia perche' il momento attuale appare caratterizzato da una generale tendenza a rendere possibile il prolungamento dell'eta' lavorativa in coincidenza con l'aumento dell'eta' media della popolazione (v. per esempio legge 28 febbraio 1990, n. 37, che ha reso applicabili ai dipendenti civili dello Stato le disposizioni dell'art. 15 della legge n. 477 del 1973, relativa al personale scolastico), sia perche', comunque, la facolta' in questione va riconosciuta - ai fini del rispetto dell'invocato precetto costituzionale - soltanto per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'anzianita' minima per il diritto alla pensione. A maggior ragione cio' va detto nei casi in cui (come nella fattispecie di cui al giudizio a quo) il mancato raggiungimento del limite pensionistico discende da altra norma di legge, la quale, allo scopo di agevolare determinate categorie di soggetti meritevoli di particolari benefici, dispone l'elevazione, per esse, a cinquantacinque anni del limite massimo d'eta' per l'accesso all'impiego. Va dunque dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 38, secondo comma, Cost. - restando assorbito il profilo di censura relativo all'art. 3 Cost. - dell'art. 4, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non consente al personale statale ivi considerato, che al raggiungimento del limite di eta' per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianita' minima, e comunque non oltre il settantesimo anno di eta'. - Per l'affermazione del principio, nell'attuale quadro normativo, riguardo al collocamento a riposo del personale scolastico: S. n. 444/1990. - Sulla norma impugnata, nel senso della infondatezza della questione: S. n. 461/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte