Sentenza 283/1991 (ECLI:IT:COST:1991:283)
Massima numero 17369
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  23/05/1991;  Decisione del  23/05/1991
Deposito del 18/06/1991; Pubblicazione in G. U. 26/06/1991
Massime associate alla pronuncia:  17370  17371  17372  17373  17374  17375  17376  17377  17378  17379


Titolo
SENT. 283/91 A. SANITA' PUBBLICA - SPESA SANITARIA RELATIVA AGLI ANNI 1987-1988 - COPERTURA DEL DISAVANZO - FINANZIAMENTO MEDIANTE OPERAZIONI DI MUTUO DA ASSUMERE DA PARTE DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME - ONERI DI AMMORTAMENTO - ASSUNZIONE A CARICO DELLO STATO NELLA MISURA DEL 20 PER CENTO PER IL 1990 E DEL 25 PER CENTO PER IL 1991 - LAMENTATA RIDUZIONE DELLA RESPONSABILITA' STATALE RISPETTO AL D.L. N. 382 DEL 1989, CON CONSEGUENTE ADDOSSAMENTO ALLE REGIONI E PROVINCE DI NUOVI ONERI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La previsione di copertura del disavanzo della spesa sanitaria degli anni 1987-88 mediante operazioni di mutuo con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, entro i limiti del 20 per cento e del 25 per cento da assumere, rispettivamente, entro gli anni 1990 e 1991 da parte delle regioni e delle province autonome, non rappresenta in riferimento alla precedente manovra di ripiano dello stesso disavanzo di cui al d.l. n. 382 del 1989 - che fissava invece detto onere nella misura del 20 per cento per il 1989 e del 35 per cento per il 1990 - un intervento finanziario sostitutivo o, comunque, diretto ad attuare (retroattivamente) modifiche. Al contrario, esso si aggiunge ed integra quello precedente, disposto a copertura del complessivo 55 per cento del disavanzo in questione, essendo diretto a coprirne il restante 45 per cento, senza comportare alcun onere aggiuntivo a carico dei bilanci delle regioni e province. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262 convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata, in riferimento agli artt. 116, 117, 118, 119, 3, 81, ultimo comma, e 97 Cost., al titolo III dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) e in riferimento agli artt. 119 e 81, ultimo comma, Cost. in relazione agli artt. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 116

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

statuto regione Valle d'Aosta  art. 0

Altri parametri e norme interposte

legge  05/08/1978  n. 468  art. 26  

legge  14/06/1990  n. 158  art. 3