Sentenza 283/1991 (ECLI:IT:COST:1991:283)
Massima numero 17370
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
23/05/1991; Decisione del
23/05/1991
Deposito del 18/06/1991; Pubblicazione in G. U. 26/06/1991
Titolo
SENT. 283/91 B. SANITA' PUBBLICA - SPESA SANITARIA RELATIVA AGLI ANNI 1987-1988 - COPERTURA DEL DISAVANZO - FINANZIAMENTO MEDIANTE OPERAZIONI DI MUTUO DA ASSUMERE DA PARTE DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME - ESCLUSIONE DI APPLICABILITA' DEI LIMITI PREVISTI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DA PARTE DELLE STESSE - LESIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE SUL PRESUPPOSTO CHE TALI MUTUI CONCORRONO A DETERMINARE IL TETTO DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 283/91 B. SANITA' PUBBLICA - SPESA SANITARIA RELATIVA AGLI ANNI 1987-1988 - COPERTURA DEL DISAVANZO - FINANZIAMENTO MEDIANTE OPERAZIONI DI MUTUO DA ASSUMERE DA PARTE DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME - ESCLUSIONE DI APPLICABILITA' DEI LIMITI PREVISTI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DA PARTE DELLE STESSE - LESIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE SUL PRESUPPOSTO CHE TALI MUTUI CONCORRONO A DETERMINARE IL TETTO DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'esclusione di applicabilita' dei limiti previsti per l'assunzione di mutui da parte delle regioni e province autonome in ordine alle operazioni concernenti il ripianamento del disavanzo della spesa sanitaria per gli anni 1987-88 (v. massima A), ha il significato di stabilire l'estraneita' di tali mutui rispetto a quelli per i quali e' ammesso l'indebitamento regionale e quindi l'inapplicabilita' dei limiti stessi. Del resto, stante l'accollo totale a carico dello Stato dei relativi oneri di ammortamento, non avrebbe senso affermare l'applicabilita' dei limiti legali di indebitamento delle regioni, in un caso in cui queste non siano i soggetti sui quali grava il predetto carico finanziario. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, ultima parte, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata in riferimento agli artt. 119 e 81, quarto comma, Cost. in relazione agli artt. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 3, sesto comma, della legge 14 giugno 1990, n. 158, nonche' in riferimento all'art. 119 Cost.).
L'esclusione di applicabilita' dei limiti previsti per l'assunzione di mutui da parte delle regioni e province autonome in ordine alle operazioni concernenti il ripianamento del disavanzo della spesa sanitaria per gli anni 1987-88 (v. massima A), ha il significato di stabilire l'estraneita' di tali mutui rispetto a quelli per i quali e' ammesso l'indebitamento regionale e quindi l'inapplicabilita' dei limiti stessi. Del resto, stante l'accollo totale a carico dello Stato dei relativi oneri di ammortamento, non avrebbe senso affermare l'applicabilita' dei limiti legali di indebitamento delle regioni, in un caso in cui queste non siano i soggetti sui quali grava il predetto carico finanziario. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, ultima parte, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata in riferimento agli artt. 119 e 81, quarto comma, Cost. in relazione agli artt. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 3, sesto comma, della legge 14 giugno 1990, n. 158, nonche' in riferimento all'art. 119 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
legge 05/08/1978
n. 468
art. 26
legge 14/06/1990
n. 158
art. 3
co. 6