Sentenza 283/1991 (ECLI:IT:COST:1991:283)
Massima numero 17371
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
23/05/1991; Decisione del
23/05/1991
Deposito del 18/06/1991; Pubblicazione in G. U. 26/06/1991
Titolo
SENT. 283/91 C. SANITA' PUBBLICA - SPESA SANITARIA RELATIVA AL 1989 - COPERTURA DEL DISAVANZO DELLE U.S.L. E DEGLI ALTRI DETERMINATI ENTI CHE EROGANO ASSISTENZA SANITARIA - ALIENAZIONE IN VIA PRIORITARIA DA PARTE DELLE REGIONI (E PROVINCE) DEI BENI DI CUI AGLI ARTT. 61, 65 E 66 L. N. 833/1978 - COPERTURA DI ONERI EVENTUALE IN QUANTO RIFERITA A BENI NON DISPONIBILI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 283/91 C. SANITA' PUBBLICA - SPESA SANITARIA RELATIVA AL 1989 - COPERTURA DEL DISAVANZO DELLE U.S.L. E DEGLI ALTRI DETERMINATI ENTI CHE EROGANO ASSISTENZA SANITARIA - ALIENAZIONE IN VIA PRIORITARIA DA PARTE DELLE REGIONI (E PROVINCE) DEI BENI DI CUI AGLI ARTT. 61, 65 E 66 L. N. 833/1978 - COPERTURA DI ONERI EVENTUALE IN QUANTO RIFERITA A BENI NON DISPONIBILI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'alienazione in via prioritaria dei beni patrimoniali di cui agli artt. 61, 65, 66, L. 833/1978, ai fini della copertura dei disavanzi delle U.S.L. e di altri determinati enti di assistenza sanitaria relativi al 1989, costituisce una direttiva di politica finanziaria nei confronti delle regioni e province autonome e riguarda, tra detti beni, solo quelli non soggetti a vincoli di qualsiasi natura, compreso quello di destinazione alle U.S.L.. Restano quindi del tutto impregiudicate le regole e le procedure vigenti a proposito dell'alienazione dei predetti beni patrimoniali senza che sia imposto in alcun modo alle regioni lo svincolo dei beni stessi dalla loro attuale destinazione per far fronte alle esigenze connesse al servizio sanitario; d'altro canto viene data priorita' al risanamento di un disavanzo - che incide palesemente sul deficit pubblico nazionale - rispetto a progetti di reimpiego e reinvestimento, con esclusione di lesione delle competenze e dell'autonomia finanziaria regionale (e provinciale) nonche' dei principi di certezza dei bilanci, non potendo, a tale ultimo riguardo, parlarsi correttamente di legge di spesa ai sensi dell'art. 81 Cost.. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 bis, primo periodo, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, 116, 117, 118 e 119 Cost.; 3, lett. f) e l), e 4, primo comma, dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta; 9, n. 10, e 16 e al titolo VI (artt. 69-86) del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione).
L'alienazione in via prioritaria dei beni patrimoniali di cui agli artt. 61, 65, 66, L. 833/1978, ai fini della copertura dei disavanzi delle U.S.L. e di altri determinati enti di assistenza sanitaria relativi al 1989, costituisce una direttiva di politica finanziaria nei confronti delle regioni e province autonome e riguarda, tra detti beni, solo quelli non soggetti a vincoli di qualsiasi natura, compreso quello di destinazione alle U.S.L.. Restano quindi del tutto impregiudicate le regole e le procedure vigenti a proposito dell'alienazione dei predetti beni patrimoniali senza che sia imposto in alcun modo alle regioni lo svincolo dei beni stessi dalla loro attuale destinazione per far fronte alle esigenze connesse al servizio sanitario; d'altro canto viene data priorita' al risanamento di un disavanzo - che incide palesemente sul deficit pubblico nazionale - rispetto a progetti di reimpiego e reinvestimento, con esclusione di lesione delle competenze e dell'autonomia finanziaria regionale (e provinciale) nonche' dei principi di certezza dei bilanci, non potendo, a tale ultimo riguardo, parlarsi correttamente di legge di spesa ai sensi dell'art. 81 Cost.. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 bis, primo periodo, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, 116, 117, 118 e 119 Cost.; 3, lett. f) e l), e 4, primo comma, dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta; 9, n. 10, e 16 e al titolo VI (artt. 69-86) del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 116
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
statuto regione Valle d'Aosta
art. 3
statuto regione Valle d'Aosta
art. 3
statuto regione Valle d'Aosta
art. 4
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 0
Altri parametri e norme interposte