Sentenza 283/1991 (ECLI:IT:COST:1991:283)
Massima numero 17373
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
23/05/1991; Decisione del
23/05/1991
Deposito del 18/06/1991; Pubblicazione in G. U. 26/06/1991
Titolo
SENT. 283/91 E. SANITA' PUBBLICA - SPESA SANITARIA RELATIVA AL 1989 - COPERTURA DEL DISAVANZO DELLE U.S.L. E DEGLI ALTRI DETERMINATI ENTI CHE EROGANO ASSISTENZA SANITARIA - ASSUNZIONE IN VIA SUBORDINATA DI MUTUI DA PARTE DELLE REGIONI (E PROVINCE) - ONERI DI AMMORTAMENTO - COPERTURA CON SPECIFICHE QUOTE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE - LAMENTATA MANCANZA DI GARANZIA RIGUARDO ALLA EFFETTIVA DESTINAZIONE DELLE QUOTE, CON VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI COPERTURA DEL BILANCIO - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 283/91 E. SANITA' PUBBLICA - SPESA SANITARIA RELATIVA AL 1989 - COPERTURA DEL DISAVANZO DELLE U.S.L. E DEGLI ALTRI DETERMINATI ENTI CHE EROGANO ASSISTENZA SANITARIA - ASSUNZIONE IN VIA SUBORDINATA DI MUTUI DA PARTE DELLE REGIONI (E PROVINCE) - ONERI DI AMMORTAMENTO - COPERTURA CON SPECIFICHE QUOTE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE - LAMENTATA MANCANZA DI GARANZIA RIGUARDO ALLA EFFETTIVA DESTINAZIONE DELLE QUOTE, CON VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI COPERTURA DEL BILANCIO - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Riguardo agli oneri relativi ad esercizi futuri, l'adempimento del dovere costituzionale della precisa indicazione dei mezzi di copertura, va valutato con minor rigore. In particolare, in ordine ai mutui a carico delle regioni (e province) per il ripiano del disavanzo sanitario dell'anno 1989, la previsione di copertura dei relativi oneri di ammortamento mediante "specifiche quote del Fondo sanitario nazionale all'uopo previste e vincolate", si riferisce a mutui da stipularsi nel secondo semestre del 1992 e da finanziarsi solo a decorrere dal 1993, stante che solo allora, ove non sia stato adeguatamente provveduto allo stanziamento di dette somme, le regioni e le province autonome potranno far valere nelle forme dovute eventuali motivi di illegittimita' costituzionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 bis, terzo periodo, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost.). - S. n. 12/1987.
Riguardo agli oneri relativi ad esercizi futuri, l'adempimento del dovere costituzionale della precisa indicazione dei mezzi di copertura, va valutato con minor rigore. In particolare, in ordine ai mutui a carico delle regioni (e province) per il ripiano del disavanzo sanitario dell'anno 1989, la previsione di copertura dei relativi oneri di ammortamento mediante "specifiche quote del Fondo sanitario nazionale all'uopo previste e vincolate", si riferisce a mutui da stipularsi nel secondo semestre del 1992 e da finanziarsi solo a decorrere dal 1993, stante che solo allora, ove non sia stato adeguatamente provveduto allo stanziamento di dette somme, le regioni e le province autonome potranno far valere nelle forme dovute eventuali motivi di illegittimita' costituzionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 bis, terzo periodo, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost.). - S. n. 12/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte