Sentenza 283/1991 (ECLI:IT:COST:1991:283)
Massima numero 17374
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
23/05/1991; Decisione del
23/05/1991
Deposito del 18/06/1991; Pubblicazione in G. U. 26/06/1991
Titolo
SENT. 283/91 F. SANITA' PUBBLICA - SPESA SANITARIA RELATIVA AL 1989 - COPERTURA DEL DISAVANZO DELLE U.S.L. E DEGLI ALTRI DETERMINATI ENTI CHE EROGANO ASSISTENZA SANITARIA - ALIENAZIONE IN VIA PRIORITARIA DA PARTE DELLE REGIONI (E PROVINCE) DEI BENI DI CUI AGLI ARTT. 61, 65 E 66 L. N. 833/1978 - VIGILANZA SUGLI ATTI DI ALIENAZIONE DA PARTE DI APPOSITA COMMISSIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI E PROVINCIALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEI PROPRI UFFICI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 283/91 F. SANITA' PUBBLICA - SPESA SANITARIA RELATIVA AL 1989 - COPERTURA DEL DISAVANZO DELLE U.S.L. E DEGLI ALTRI DETERMINATI ENTI CHE EROGANO ASSISTENZA SANITARIA - ALIENAZIONE IN VIA PRIORITARIA DA PARTE DELLE REGIONI (E PROVINCE) DEI BENI DI CUI AGLI ARTT. 61, 65 E 66 L. N. 833/1978 - VIGILANZA SUGLI ATTI DI ALIENAZIONE DA PARTE DI APPOSITA COMMISSIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI E PROVINCIALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEI PROPRI UFFICI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La previsione di una commissione nominata dalla regione o dalla provincia autonoma, con il compito di vigilare sugli atti di alienazione dei beni patrimoniali di cui agli artt. 61, 65 e 66 l. n. 833/1978 (v. massima C) non lede le competenze alle stesse assegnate in materia di organizzazione dei propri uffici - neanche sotto il profilo del vincolo ad avvalersi delle valutazioni dei locali uffici tecnici erariali, anziche' di quelle degli analoghi uffici provinciali - trattandosi della istituzione di una forma di controllo-vigilanza diretta a conoscere e a verificare che detti atti siano immuni da eventuali abusi e, in particolare, non diano luogo a vendite a prezzi sottostimati, con conseguente minore apporto alla riduzione del deficit sanitario, di quello preventivato. La commissione e' configurata come organo delle singole regioni (o province) e la garanzia di una corretto coordinamento finanziario, cui essa e' finalizzata, risulta ragionevolmente commisurata all'esigenza di un' equa ripartizione del deficit fra le U.S.L. delle varie regioni e fra queste e lo Stato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 bis, ultimo periodo, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata in riferimento agli artt. 117 Cost., 2 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), 8, n. 1, 9, n. 10, 16 e 54, primo comma, n. 3 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione).
La previsione di una commissione nominata dalla regione o dalla provincia autonoma, con il compito di vigilare sugli atti di alienazione dei beni patrimoniali di cui agli artt. 61, 65 e 66 l. n. 833/1978 (v. massima C) non lede le competenze alle stesse assegnate in materia di organizzazione dei propri uffici - neanche sotto il profilo del vincolo ad avvalersi delle valutazioni dei locali uffici tecnici erariali, anziche' di quelle degli analoghi uffici provinciali - trattandosi della istituzione di una forma di controllo-vigilanza diretta a conoscere e a verificare che detti atti siano immuni da eventuali abusi e, in particolare, non diano luogo a vendite a prezzi sottostimati, con conseguente minore apporto alla riduzione del deficit sanitario, di quello preventivato. La commissione e' configurata come organo delle singole regioni (o province) e la garanzia di una corretto coordinamento finanziario, cui essa e' finalizzata, risulta ragionevolmente commisurata all'esigenza di un' equa ripartizione del deficit fra le U.S.L. delle varie regioni e fra queste e lo Stato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 bis, ultimo periodo, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata in riferimento agli artt. 117 Cost., 2 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), 8, n. 1, 9, n. 10, 16 e 54, primo comma, n. 3 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
statuto regione Valle d'Aosta
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 54
co. 1
Altri parametri e norme interposte