Sentenza 283/1991 (ECLI:IT:COST:1991:283)
Massima numero 17375
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
23/05/1991; Decisione del
23/05/1991
Deposito del 18/06/1991; Pubblicazione in G. U. 26/06/1991
Titolo
SENT. 283/91 G. SANITA' PUBBLICA - SPESA SANITARIA RELATIVA AL 1990 - AUTORIZZAZIONI DELLE REGIONI ALLE U.S.L. E AGLI ALTRI DETERMINATI ENTI CHE GESTISCONO SERVIZI SANITARI, AD ASSUMERE IMPEGNI ANCHE IN ECCEDENZA AGLI STANZIAMENTI DI PARTE CORRENTE PER SPESE IMPROCRASTINABILI E DI ASSOLUTA URGENZA - ASSUNZIONE A CARICO DELLE REGIONI (E PROVINCE) DI UN QUARTO DELLA SPESA AUTORIZZATA - LESIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE (E PROVINCIALE) - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 283/91 G. SANITA' PUBBLICA - SPESA SANITARIA RELATIVA AL 1990 - AUTORIZZAZIONI DELLE REGIONI ALLE U.S.L. E AGLI ALTRI DETERMINATI ENTI CHE GESTISCONO SERVIZI SANITARI, AD ASSUMERE IMPEGNI ANCHE IN ECCEDENZA AGLI STANZIAMENTI DI PARTE CORRENTE PER SPESE IMPROCRASTINABILI E DI ASSOLUTA URGENZA - ASSUNZIONE A CARICO DELLE REGIONI (E PROVINCE) DI UN QUARTO DELLA SPESA AUTORIZZATA - LESIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE (E PROVINCIALE) - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non possono essere addossati ai bilanci regionali (o provinciali) gli oneri di spesa che non dipendano da decisioni imputabili alle regioni (o alle province autonome) medesime ne' si puo' presupporre che detti enti, per quanto concerne il deficit sanitario, siano interamente responsabili degli eventuali disavanzi delle U.S.L., dal momento che la spesa sanitaria deriva dalla esigenza di tutelare interessi pubblici o di soddisfare il godimento di diritti costituzionali dei cittadini, la cui cura e' affidata dalla Costituzione soltanto in parte agli stessi. E' conforme a tali principi, tenuto anche conto della finalita' di non interrompere l'erogazione dell'assistenza sanitaria, la previsione che consente alle regioni di autorizzare le U.S.L. e gli altri determinati enti che gestiscono servizi sanitari, ad assumere impegni per l'anno 1990, anche in eccedenza agli stanziamenti di parte corrente, di cui al bilancio di previsione, per spese improcrastinabili e di assoluta urgenza, ponendo a carico delle prime l'onere di un quarto della spesa autorizzata e che, in tale contesto, risponde al fine di corresponsabilizzare le U.S.L. e le regioni (e province) stesse, al contenimento della spesa sanitaria, stimolando queste ultime ad ulteriori severi controlli sulle eccedenze di spesa volute dalle U.S.L. medesime. Non puo' poi ritenersi frutto di una irragionevole determinazione del legislatore - che nella specie attua parte di una piu' ampia manovra politico-finanziaria - la quantificazione della quota a carico delle regioni (e province), stante la sussistenza, comunque, del loro potere discrezionale circa la ricorrenza degli estremi della effettiva improcrastinabilita' ed urgenza delle spese e l'impossibilita' - per l'attuale indeterminatezza dei compiti e delle responsabilita' dei soggetti che erogano il servizio sanitario e per mancanza di dimostrazione in contrario delle ricorrenti - di stabilire precisamente la quota riconducibile ai comportamenti in materia delle regioni e province stesse, a fronte della loro innegabile concorrenza alla formazione del deficit delle U.S.L.. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 19 novembre 1990, n. 334, in riferimento all'art. 116 Cost.).
Non possono essere addossati ai bilanci regionali (o provinciali) gli oneri di spesa che non dipendano da decisioni imputabili alle regioni (o alle province autonome) medesime ne' si puo' presupporre che detti enti, per quanto concerne il deficit sanitario, siano interamente responsabili degli eventuali disavanzi delle U.S.L., dal momento che la spesa sanitaria deriva dalla esigenza di tutelare interessi pubblici o di soddisfare il godimento di diritti costituzionali dei cittadini, la cui cura e' affidata dalla Costituzione soltanto in parte agli stessi. E' conforme a tali principi, tenuto anche conto della finalita' di non interrompere l'erogazione dell'assistenza sanitaria, la previsione che consente alle regioni di autorizzare le U.S.L. e gli altri determinati enti che gestiscono servizi sanitari, ad assumere impegni per l'anno 1990, anche in eccedenza agli stanziamenti di parte corrente, di cui al bilancio di previsione, per spese improcrastinabili e di assoluta urgenza, ponendo a carico delle prime l'onere di un quarto della spesa autorizzata e che, in tale contesto, risponde al fine di corresponsabilizzare le U.S.L. e le regioni (e province) stesse, al contenimento della spesa sanitaria, stimolando queste ultime ad ulteriori severi controlli sulle eccedenze di spesa volute dalle U.S.L. medesime. Non puo' poi ritenersi frutto di una irragionevole determinazione del legislatore - che nella specie attua parte di una piu' ampia manovra politico-finanziaria - la quantificazione della quota a carico delle regioni (e province), stante la sussistenza, comunque, del loro potere discrezionale circa la ricorrenza degli estremi della effettiva improcrastinabilita' ed urgenza delle spese e l'impossibilita' - per l'attuale indeterminatezza dei compiti e delle responsabilita' dei soggetti che erogano il servizio sanitario e per mancanza di dimostrazione in contrario delle ricorrenti - di stabilire precisamente la quota riconducibile ai comportamenti in materia delle regioni e province stesse, a fronte della loro innegabile concorrenza alla formazione del deficit delle U.S.L.. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 19 novembre 1990, n. 334, in riferimento all'art. 116 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 116
Altri parametri e norme interposte