Sentenza 283/1991 (ECLI:IT:COST:1991:283)
Massima numero 17376
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
23/05/1991; Decisione del
23/05/1991
Deposito del 18/06/1991; Pubblicazione in G. U. 26/06/1991
Titolo
SENT. 283/91 H. SANITA' PUBBLICA - SPESA SANITARIA RELATIVA AL 1990 - AUTORIZZAZIONI DELLE REGIONI ALLE U.S.L. E AGLI ALTRI DETERMINATI ENTI CHE GESTISCONO SERVIZI SANITARI, AD ASSUMERE IMPEGNI ANCHE IN ECCEDENZA AGLI STANZIAMENTI DI PARTE CORRENTE PER SPESE IMPROCRASTINABILI E DI ASSOLUTA URGENZA - ASSUNZIONE A CARICO DELLE REGIONI (E PROVINCE) DI UN QUARTO DELLA SPESA AUTORIZZATA - RITENUTA CONFIGURAZIONE DI UN NUOVO ONERE CON MANCATA INDICAZIONE DEI MEZZI DI COPERTURA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 283/91 H. SANITA' PUBBLICA - SPESA SANITARIA RELATIVA AL 1990 - AUTORIZZAZIONI DELLE REGIONI ALLE U.S.L. E AGLI ALTRI DETERMINATI ENTI CHE GESTISCONO SERVIZI SANITARI, AD ASSUMERE IMPEGNI ANCHE IN ECCEDENZA AGLI STANZIAMENTI DI PARTE CORRENTE PER SPESE IMPROCRASTINABILI E DI ASSOLUTA URGENZA - ASSUNZIONE A CARICO DELLE REGIONI (E PROVINCE) DI UN QUARTO DELLA SPESA AUTORIZZATA - RITENUTA CONFIGURAZIONE DI UN NUOVO ONERE CON MANCATA INDICAZIONE DEI MEZZI DI COPERTURA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Dal momento che le regioni (e le province autonome) effettivamente dividono con lo Stato parte della responsabilita' relativa alla determinazione della spesa sanitaria, non si puo' conseguentemente ritenere che la (non irragionevole) esplicitazione della quantificazione della quota in cui consiste tale effettiva compartecipazione costituisca un nuovo onere rispetto al quale lo Stato avrebbe dovuto indicare le risorse finanziarie per farvi fronte (v. massima G). Del resto, la disposizione di cui all'art. 3, d.l. n. 262/1990, non presuppone nuovi oneri da coprire, ma elenca le varie modalita' attraverso le quali tali enti reperiranno, a loro discrezione, i mezzi di copertura per far fronte alla quota del disavanzo sanitario predetto ne' altera gli impegni di spesa gia' legittimamente assunti per l'anno 1990 in sede di bilancio di previsione, in quanto gli oneri relativi al mezzo di copertura prescelto dovranno in realta' essere imputati a bilanci di esercizi finanziari futuri, con conseguente possibilita' di una loro ripartizione in relazione alle risorse disponibili. Inoltre, l'utilizzo di quota parte del Fondo sanitario nazionale, a fronteggiamento degli oneri in questione, consistendo in una imputazione a esercizi finanziari futuri, non esige la precisazione attuale dei mezzi di copertura finanziaria (v. massima E). (Non fondatezza delle questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, d.l. 15 settembre 1990, n. 262 convertito con modificazioni in legge 19 novembre 1990, n. 334, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost.).
Dal momento che le regioni (e le province autonome) effettivamente dividono con lo Stato parte della responsabilita' relativa alla determinazione della spesa sanitaria, non si puo' conseguentemente ritenere che la (non irragionevole) esplicitazione della quantificazione della quota in cui consiste tale effettiva compartecipazione costituisca un nuovo onere rispetto al quale lo Stato avrebbe dovuto indicare le risorse finanziarie per farvi fronte (v. massima G). Del resto, la disposizione di cui all'art. 3, d.l. n. 262/1990, non presuppone nuovi oneri da coprire, ma elenca le varie modalita' attraverso le quali tali enti reperiranno, a loro discrezione, i mezzi di copertura per far fronte alla quota del disavanzo sanitario predetto ne' altera gli impegni di spesa gia' legittimamente assunti per l'anno 1990 in sede di bilancio di previsione, in quanto gli oneri relativi al mezzo di copertura prescelto dovranno in realta' essere imputati a bilanci di esercizi finanziari futuri, con conseguente possibilita' di una loro ripartizione in relazione alle risorse disponibili. Inoltre, l'utilizzo di quota parte del Fondo sanitario nazionale, a fronteggiamento degli oneri in questione, consistendo in una imputazione a esercizi finanziari futuri, non esige la precisazione attuale dei mezzi di copertura finanziaria (v. massima E). (Non fondatezza delle questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, d.l. 15 settembre 1990, n. 262 convertito con modificazioni in legge 19 novembre 1990, n. 334, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte