Sentenza 283/1991 (ECLI:IT:COST:1991:283)
Massima numero 17378
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  23/05/1991;  Decisione del  23/05/1991
Deposito del 18/06/1991; Pubblicazione in G. U. 26/06/1991
Massime associate alla pronuncia:  17369  17370  17371  17372  17373  17374  17375  17376  17377  17379


Titolo
SENT. 283/91 L. SANITA' PUBBLICA - SPESA RELATIVA AL 1990 - AUTORIZZAZIONI DELLE REGIONI ALLE U.S.L. E AGLI ALTRI DETERMINATI ENTI CHE GESTISCONO SERVIZI SANITARI, AD ASSUMERE IMPEGNI ANCHE IN ECCEDENZA AGLI STANZIAMENTI DI PARTE CORRRENTE PER SPESE IMPROCRASTINABILI E DI ASSOLUTA URGENZA - ASSUNZIONE A CARICO DELLE REGIONI (E PROVINCE) DI UN QUARTO DELLA SPESA AUTORIZZATA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 3 del d.l. 15 settembre 1990, n. 262 mira a rendere piu' rigorosi i poteri di controllo che le regioni (nella specie la regione Sicilia) posseggono in materia di spesa sanitaria, con conseguente esclusione di violazione dell'art. 97 Cost.. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.l. 15 settembre 1990, n. 262, convertito in l. 19 novembre 1990, n. 334, in riferimento all'art. 97 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte