Sentenza 283/1991 (ECLI:IT:COST:1991:283)
Massima numero 17379
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  23/05/1991;  Decisione del  23/05/1991
Deposito del 18/06/1991; Pubblicazione in G. U. 26/06/1991
Massime associate alla pronuncia:  17369  17370  17371  17372  17373  17374  17375  17376  17377  17378


Titolo
SENT. 283/91 M. SANITA' PUBBLICA - SPESA SANITARIA RELATIVA AGLI ANNI 1987-1988 - COPERTURA DEL DISAVANZO MEDIANTE MUTUI DA ASSUMERSI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO IN PROPOSITO DALLA REGIONE MARCHE NEI CONFRONTI DI ATTO LEGISLATIVO - IRRITUALITA' - POSSIBILITA' DI DARE ADITO AL RICORSO CONSIDERANDOLO ATTO DI PROMOVIMENTO DI UN GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - ESCLUSIONE IN QUANTO DEPOSITATO FUORI TERMINE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Come gia' statuito dalla Corte, il conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni non puo' avere ad oggetto atti aventi forza o valore di legge. Comunque il ricorso con cui il conflitto sia stato proposto contro tali atti, anche se lo si consideri, secondo un suo possibile significato sostanziale, come mezzo di proposizione in via principale di una questione di legittimita' costituzionale, va egualmente dichiarato inammissibile qualora (come nel caso di specie) venga depositato in Cancelleria oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione previsto dalle Norme integrative per i giudizi di legittimita' costituzionale in via principale. (Manifesta inammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Marche, nei confronti dello Stato, in relazione al decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334). - S. n. 314/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte