Sentenza 284/1991 (ECLI:IT:COST:1991:284)
Massima numero 17332
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  23/05/1991;  Decisione del  23/05/1991
Deposito del 18/06/1991; Pubblicazione in G. U. 26/06/1991
Massime associate alla pronuncia:  17333  17334  17336


Titolo
SENT. 284/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - OGGETTO - NORME STATALI VINCOLANTI O INCIDENTI SULLO SVOLGIMENTO DI POTESTA' LEGISLATIVE O DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELLE REGIONI - VIZI DEDUCIBILI - CENSURE DI IRRAGIONEVOLEZZA - AMMISSIBILITA' - FONDAMENTO.

Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale deve essere considerata ammissibile la censura di irragionevolezza di norme statali vincolanti lo svolgimento di potesta' legislative o di funzioni amministrative delle regioni, o comunque incidenti sullo stesso, dal momento che detto eventuale vizio non potrebbe non riflettersi sull'integrita' delle competenze regionali o sul legittimo esercizio delle medesime.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte