Sentenza 284/1991 (ECLI:IT:COST:1991:284)
Massima numero 17333
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
23/05/1991; Decisione del
23/05/1991
Deposito del 18/06/1991; Pubblicazione in G. U. 26/06/1991
Titolo
SENT. 284/91 B. REGIONI - TRASPORTI - AZIENDE PUBBLICHE, PRIVATE E IN CONCESSIONE - DISAVANZI DI ESERCIZIO PER GLI ANNI 1987-90 - RIPIANAMENTO - LEGGE STATALE - ASSUNZIONE DI MUTUI DECENNALI A CARICO DEI BILANCI REGIONALI - RITENUTA OBBLIGATORIETA' DELL'INTERVENTO CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA E DELLE COMPETENZE DELLE REGIONI IN MATERIA DI TRASPORTI PUBBLICI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 284/91 B. REGIONI - TRASPORTI - AZIENDE PUBBLICHE, PRIVATE E IN CONCESSIONE - DISAVANZI DI ESERCIZIO PER GLI ANNI 1987-90 - RIPIANAMENTO - LEGGE STATALE - ASSUNZIONE DI MUTUI DECENNALI A CARICO DEI BILANCI REGIONALI - RITENUTA OBBLIGATORIETA' DELL'INTERVENTO CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA E DELLE COMPETENZE DELLE REGIONI IN MATERIA DI TRASPORTI PUBBLICI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'assunzione di mutui da parte delle regioni per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche, private e in concessione, prevista dall'art. 2 bis, del d.l. 31 ottobre 1990, n. 310, (nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 1990, n. 403), costituisce intervento non obbligatorio, ma di carattere facoltativo e residuale, frutto di una decisione collegata al discrezionale apprezzamento circa l'efficienza e il rigore con cui dette aziende e gli enti locali abbiano operato, al fine di risanare il cospicuo disavanzo di gestione degli anni 1987-1990, e risponde, peraltro, alla posizione costituzionale e alla responsabilita' politica delle regioni in materia di trasporti pubblici locali. Ad escludere tale carattere della norma in questione non vale obiettare che se veramente si fosse trattato di disposizione meramente facoltativizzante, non sarebbe occorsa una espressa previsione legislativa, giacche' questa era invece necessaria per derogare all'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (non modificato, in parte qua, dall'art. 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335), il quale autorizza le regioni a contrarre mutui, ma solo per spese di investimento. Come neppure giova far richiamo alla obbligatorieta' - al riguardo sicuramente non influente - del potere degli enti locali di assumere mutui. Risulta quindi giustificata sotto il profilo costituzionale, la possibilita' di un concorso delle regioni, ove queste lo ritengano, al risanamento economico-finanziario di un settore rispetto al quale esse non sono prive di responsabilita', se pure (a differenza degli enti locali) su un piano diverso da quello della gestione e della programmazione aziendale, nonche' l'esclusione delle medesime dal piano di risanamento aziendale nel quale, a norma dell'art. 2 del decreto, sono invece impegnati i comuni. (Non fondatezza in riferimento e agli artt. 117, 118 e 119 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt.2 e 2 bis del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310) - V., come precedenti erroneamente invocati, s. nn. 307/1983, 245/1984 e 452/1989.
L'assunzione di mutui da parte delle regioni per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche, private e in concessione, prevista dall'art. 2 bis, del d.l. 31 ottobre 1990, n. 310, (nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 1990, n. 403), costituisce intervento non obbligatorio, ma di carattere facoltativo e residuale, frutto di una decisione collegata al discrezionale apprezzamento circa l'efficienza e il rigore con cui dette aziende e gli enti locali abbiano operato, al fine di risanare il cospicuo disavanzo di gestione degli anni 1987-1990, e risponde, peraltro, alla posizione costituzionale e alla responsabilita' politica delle regioni in materia di trasporti pubblici locali. Ad escludere tale carattere della norma in questione non vale obiettare che se veramente si fosse trattato di disposizione meramente facoltativizzante, non sarebbe occorsa una espressa previsione legislativa, giacche' questa era invece necessaria per derogare all'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (non modificato, in parte qua, dall'art. 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335), il quale autorizza le regioni a contrarre mutui, ma solo per spese di investimento. Come neppure giova far richiamo alla obbligatorieta' - al riguardo sicuramente non influente - del potere degli enti locali di assumere mutui. Risulta quindi giustificata sotto il profilo costituzionale, la possibilita' di un concorso delle regioni, ove queste lo ritengano, al risanamento economico-finanziario di un settore rispetto al quale esse non sono prive di responsabilita', se pure (a differenza degli enti locali) su un piano diverso da quello della gestione e della programmazione aziendale, nonche' l'esclusione delle medesime dal piano di risanamento aziendale nel quale, a norma dell'art. 2 del decreto, sono invece impegnati i comuni. (Non fondatezza in riferimento e agli artt. 117, 118 e 119 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt.2 e 2 bis del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310) - V., come precedenti erroneamente invocati, s. nn. 307/1983, 245/1984 e 452/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte