Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti - Censure volte a denunciare un profilo di violazione di legge - Omessa deduzione della menomazione di attribuzioni costituzionali della Regione ricorrente - Censure ad esse assolutamente estranee - Inammissibilità del ricorso.
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Direttore generale della direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del 5 dicembre 2019, n. 1676, sono inammissibili le censure con cui la ricorrente si limita a denunciare un profilo di violazione di legge, anziché a dedurre la menomazione delle proprie attribuzioni costituzionali, nonché quelle ad esse assolutamente estranee. (Precedenti citati: sentenze n. 17 del 2020, n. 259 del 2019, n. 255 del 2019, n. 224 del 2019, n. 10 del 2017 e n. 219 del 2015).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la figura dei conflitti di attribuzione non si restringe alla sola ipotesi di contestazione circa l'appartenenza del medesimo potere, che ciascuno dei soggetti contendenti rivendichi per sé, ma si estende a comprendere ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere altrui consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro soggetto. (Precedenti citati: sentenze n. 259 del 2019 e n. 334 del 1998).