Sentenza 284/1991 (ECLI:IT:COST:1991:284)
Massima numero 17334
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
23/05/1991; Decisione del
23/05/1991
Deposito del 18/06/1991; Pubblicazione in G. U. 26/06/1991
Titolo
SENT. 284/91 C. REGIONI - TRASPORTI - AZIENDE PUBBLICHE, PRIVATE E IN CONCESSIONE - DISAVANZI DI ESERCIZIO PER GLI ANNI 1987-90 - RIPIANAMENTO - LEGGE STATALE - ASSUNZIONE DI MUTUI DECENNALI A CARICO DEI BILANCI REGIONALI - RITENUTA OBBLIGATORIETA' DELL'INTERVENTO CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI COPERTURA OBBLIGATORIA DI NUOVE SPESE, E DI ALTRI PRECETTI COSTITUZIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 284/91 C. REGIONI - TRASPORTI - AZIENDE PUBBLICHE, PRIVATE E IN CONCESSIONE - DISAVANZI DI ESERCIZIO PER GLI ANNI 1987-90 - RIPIANAMENTO - LEGGE STATALE - ASSUNZIONE DI MUTUI DECENNALI A CARICO DEI BILANCI REGIONALI - RITENUTA OBBLIGATORIETA' DELL'INTERVENTO CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI COPERTURA OBBLIGATORIA DI NUOVE SPESE, E DI ALTRI PRECETTI COSTITUZIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il carattere facoltativo e residuale dell'accollo previsto a carico delle regioni per i disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto registrati negli anni 1987-1990 (v. massima B) esclude l'imposizione di oneri non conseguenti a una futura scelta di bilancio autonomamente determinata dalle regioni stesse e, dunque, la violazione sia dell'autonomia regionale che dei principi della copertura obbligatoria delle nuove spese, della responsabilita' dei dipendenti pubblici e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonche', data anche la connessione dell'intervento in questione con le responsabilita' programmatorie, d'indirizzo o di controllo regionale, l'arbitrarieta' della previsione normativa stessa. Va comunque sottolineato che i problemi connessi all'esistenza di cospicui disavanzi finanziari nell'esercizio del servizio pubblico essenziale del trasporto locale, soltanto in via temporanea possono essere risolti con misure d'emergenza e con provvedimenti-tampone in quanto la reiterazione di tali soluzioni nel lungo periodo rischierebbe di aggravare la situazione della finanza locale e di allontanarla da un modello razionale di finanza responsabile, in contrasto con i principi costituzionali sull'autonomia finanziaria delle regioni. (Non fondatezza in riferimento agli artt. 3, 5, 28, 81, 97 e 115 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 bis primo comma, decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 300).
Il carattere facoltativo e residuale dell'accollo previsto a carico delle regioni per i disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto registrati negli anni 1987-1990 (v. massima B) esclude l'imposizione di oneri non conseguenti a una futura scelta di bilancio autonomamente determinata dalle regioni stesse e, dunque, la violazione sia dell'autonomia regionale che dei principi della copertura obbligatoria delle nuove spese, della responsabilita' dei dipendenti pubblici e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonche', data anche la connessione dell'intervento in questione con le responsabilita' programmatorie, d'indirizzo o di controllo regionale, l'arbitrarieta' della previsione normativa stessa. Va comunque sottolineato che i problemi connessi all'esistenza di cospicui disavanzi finanziari nell'esercizio del servizio pubblico essenziale del trasporto locale, soltanto in via temporanea possono essere risolti con misure d'emergenza e con provvedimenti-tampone in quanto la reiterazione di tali soluzioni nel lungo periodo rischierebbe di aggravare la situazione della finanza locale e di allontanarla da un modello razionale di finanza responsabile, in contrasto con i principi costituzionali sull'autonomia finanziaria delle regioni. (Non fondatezza in riferimento agli artt. 3, 5, 28, 81, 97 e 115 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 bis primo comma, decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 300).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 28
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 115
Altri parametri e norme interposte