Sentenza 284/1991 (ECLI:IT:COST:1991:284)
Massima numero 17336
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  23/05/1991;  Decisione del  23/05/1991
Deposito del 18/06/1991; Pubblicazione in G. U. 26/06/1991
Massime associate alla pronuncia:  17332  17333  17334


Titolo
SENT. 284/91 D. REGIONI - TRASPORTI - AZIENDE PUBBLICHE, PRIVATE E IN CONCESSIONE - DISAVANZI DI ESERCIZIO PER GLI ANNI 1987-90 - RIPIANAMENTO - LEGGE STATALE - ASSUNZIONE DI MUTUI DECENNALI A CARICO DEI BILANCI REGIONALI - PROCEDURE E CRITERI - FISSAZIONE MEDIANTE DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".

Testo
Nell'esercizio di funzioni attribuite alla competenza delle regioni e, in particolare, in relazione all'assunzione di mutui a totale carico dei bilanci regionali, lo Stato non ha alcuno spazio di determinazione mediante decreti ministeriali. Pertanto, l'art. 2 bis, secondo comma, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, laddove stabilisce che il Ministro del tesoro fissa con un proprio decreto le procedure e i criteri per l'assunzione dei mutui da parte delle regioni, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, va dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. - relativamente al secondo periodo ("le relative procedure e criteri sono stabiliti con decreti del Ministro del tesoro"). - S. n. 283/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte