Sentenza 287/1991 (ECLI:IT:COST:1991:287)
Massima numero 17355
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
03/06/1991; Decisione del
03/06/1991
Deposito del 18/06/1991; Pubblicazione in G. U. 26/06/1991
Massime associate alla pronuncia:
17354
Titolo
SENT. 287/91 B. PRIVILEGI - CREDITI PER SPESE DI GIUSTIZIA RELATIVE A PROCEDIMENTI CONSERVATIVI O ESECUTIVI - PRIVILEGIO SPECIALE SUI BENI, MOBILI O IMMOBILI, OGGETTO DI TALI PROCEDIMENTI - EFFICACIA - LIMITI - ECCEZIONE AL PRINCIPIO DELLA IMPOSSIBILITA' DI PRIVILEGI GENERALI SUI BENI IMMOBILI - ESCLUSIONE - SPESE DI GIUSTIZIA INERENTI A PROCEDURE FALLIMENTARI - PRIORITA' NEL RIPARTO DELL'ATTIVO, MA NON IN VIRTU' DI PRIVILEGIO GENERALE SUI BENI DEL FALLITO - FATTISPECIE.
SENT. 287/91 B. PRIVILEGI - CREDITI PER SPESE DI GIUSTIZIA RELATIVE A PROCEDIMENTI CONSERVATIVI O ESECUTIVI - PRIVILEGIO SPECIALE SUI BENI, MOBILI O IMMOBILI, OGGETTO DI TALI PROCEDIMENTI - EFFICACIA - LIMITI - ECCEZIONE AL PRINCIPIO DELLA IMPOSSIBILITA' DI PRIVILEGI GENERALI SUI BENI IMMOBILI - ESCLUSIONE - SPESE DI GIUSTIZIA INERENTI A PROCEDURE FALLIMENTARI - PRIORITA' NEL RIPARTO DELL'ATTIVO, MA NON IN VIRTU' DI PRIVILEGIO GENERALE SUI BENI DEL FALLITO - FATTISPECIE.
Testo
I crediti per spese di giustizia menzionati dall'art. 2777, primo comma, cod. civ., relativi a procedimenti conservativi o esecutivi precedentemente esperiti contro il debitore, sono garantiti da un privilegio speciale sui beni, mobili o immobili, oggetto di tali procedimenti, privilegio che solo sul prezzo ricavato dalla vendita di questi beni si colloca con un grado poziore anche rispetto ai crediti pignoratizi o ipotecari. Pertanto solo in base ad una non corretta interpretazione dell'indicato art. 2777, primo comma, puo' sostenersi che esso porti eccezione al principio dell'art. 2746 cod. civ. (ved. massima A), che esclude la possibilita' di privilegi generali sui beni immobili. A loro volta le spese di giustizia inerenti alla procedura fallimentare sono si' soddisfatte per prime sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, ma non in virtu' di un privilegio generale su tutti i beni del fallito, bensi' in quanto debiti della massa pagabili (art. 111, primo comma, n. 1, legge fallim.) in via di prededuzione. (Principi affermati dalla Corte a confutazione di argomenti addotti dal giudice a quo nel sollevare, in riferimento all'art. 36 Cost., la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 2748, secondo comma, 2776 e 2777 cod.civ., di cui alla massima A).
I crediti per spese di giustizia menzionati dall'art. 2777, primo comma, cod. civ., relativi a procedimenti conservativi o esecutivi precedentemente esperiti contro il debitore, sono garantiti da un privilegio speciale sui beni, mobili o immobili, oggetto di tali procedimenti, privilegio che solo sul prezzo ricavato dalla vendita di questi beni si colloca con un grado poziore anche rispetto ai crediti pignoratizi o ipotecari. Pertanto solo in base ad una non corretta interpretazione dell'indicato art. 2777, primo comma, puo' sostenersi che esso porti eccezione al principio dell'art. 2746 cod. civ. (ved. massima A), che esclude la possibilita' di privilegi generali sui beni immobili. A loro volta le spese di giustizia inerenti alla procedura fallimentare sono si' soddisfatte per prime sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, ma non in virtu' di un privilegio generale su tutti i beni del fallito, bensi' in quanto debiti della massa pagabili (art. 111, primo comma, n. 1, legge fallim.) in via di prededuzione. (Principi affermati dalla Corte a confutazione di argomenti addotti dal giudice a quo nel sollevare, in riferimento all'art. 36 Cost., la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 2748, secondo comma, 2776 e 2777 cod.civ., di cui alla massima A).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte