Ordinanza 288/1991 (ECLI:IT:COST:1991:288)
Massima numero 17390
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
05/06/1991; Decisione del
05/06/1991
Deposito del 18/06/1991; Pubblicazione in G. U. 26/06/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 288/91. AMNISTIA - REATI EDILIZI - OPERE ABUSIVE NON ANCORA ULTIMATE - IMPOSSIBILITA' DI APPLICARE PER ESSE L'AMNISTIA, RITENUTA SUL PRESUPPOSTO CHE ESSA SIA CONCEDIBILE SOLO PER LE COSTRUZIONI ABUSIVE COMPORTANTI LA REALIZZAZIONE DI VOLUMI DI LIMITATA ENTITA' E PERTANTO GIA' ULTIMATE - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - QUESTIONE BASATA SU INESATTA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 288/91. AMNISTIA - REATI EDILIZI - OPERE ABUSIVE NON ANCORA ULTIMATE - IMPOSSIBILITA' DI APPLICARE PER ESSE L'AMNISTIA, RITENUTA SUL PRESUPPOSTO CHE ESSA SIA CONCEDIBILE SOLO PER LE COSTRUZIONI ABUSIVE COMPORTANTI LA REALIZZAZIONE DI VOLUMI DI LIMITATA ENTITA' E PERTANTO GIA' ULTIMATE - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - QUESTIONE BASATA SU INESATTA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
La ritenuta esclusione, dall'ambito di applicabilita' dell'amnistia, delle opere abusive di limitata volumetria non ancora ultimate in ragione della impossibilita' di determinare a priori il volume, e' frutto di un'erronea interpretazione dell'art. 3 d.P.R. n. 75/1990 da parte del giudice 'a quo', in quanto per unanime giurisprudenza della Corte di Cassazione nell'espressione legislativa "violazioni che comportino una limitata entita' dei volumi illegittimamente realizzati" rientra anche l'occupazione di qualsiasi spazio racchiuso in pilastri di elevazione o in altra struttura muraria, giacche' anche dette opere sono sufficienti a delimitare una porzione di volume e a realizzare una trasformazione urbanistica dello spazio asservendolo abusivamente a fini edilizi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, lett. e), n. 1, d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
La ritenuta esclusione, dall'ambito di applicabilita' dell'amnistia, delle opere abusive di limitata volumetria non ancora ultimate in ragione della impossibilita' di determinare a priori il volume, e' frutto di un'erronea interpretazione dell'art. 3 d.P.R. n. 75/1990 da parte del giudice 'a quo', in quanto per unanime giurisprudenza della Corte di Cassazione nell'espressione legislativa "violazioni che comportino una limitata entita' dei volumi illegittimamente realizzati" rientra anche l'occupazione di qualsiasi spazio racchiuso in pilastri di elevazione o in altra struttura muraria, giacche' anche dette opere sono sufficienti a delimitare una porzione di volume e a realizzare una trasformazione urbanistica dello spazio asservendolo abusivamente a fini edilizi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, lett. e), n. 1, d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte