Ordinanza 291/1991 (ECLI:IT:COST:1991:291)
Massima numero 17392
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  03/06/1991;  Decisione del  03/06/1991
Deposito del 18/06/1991; Pubblicazione in G. U. 26/06/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 291/91. ESECUZIONE FORZATA PER OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - BENI PIGNORABILI - SOMME DESTINATE AL PAGAMENTO DI STIPENDI DEL PERSONALE DELLE UU.SS.LL. DELLA REGIONE CAMPANIA ISCRITTE NEI RISPETTIVI BILANCI DI PREVISIONE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE OVE SI RITENGA, IN BASE AD UNA INTERPRETAZIONE DELLE NORME IMPUGNATE OPPOSTA A QUELLA PREFERITA DAL GIUDICE 'A QUO', CHE TALI SOMME, NONOSTANTE IL VINCOLO DI DESTINAZIONE, SIANO BENI DISPONIBILI E PERCIO' PIGNORABILI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, secondo giurisprudenza consolidata della Corte, in quanto la prospettazione della questione di legittimita' in riferimento a due interpretazioni contrastanti della disposizione impugnata impedisce la verifica della rilevanza della questione stessa. - S. nn. 1146/1988, 456/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte