Sentenza 295/1991 (ECLI:IT:COST:1991:295)
Massima numero 17368
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
17/06/1991; Decisione del
17/06/1991
Deposito del 26/06/1991; Pubblicazione in G. U. 03/07/1991
Titolo
SENT. 295/91 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE - DETERMINAZIONE - MANCATA PREVISIONE DI AUMENTI O DI MECCANISMI DI ADEGUAMENTO PER IL TEMPO ANTECEDENTE ALLA ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO-LEGGE 21 MARZO 1988, N. 86 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 20 MAGGIO 1988, N. 160) - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEI DIRITTI DEI LAVORATORI, COSTITUZIONALMENTE GARANTITI, IN CASO DI DISOCCUPAZIONE - QUESTIONE SOLLEVATA IN RELAZIONE A CONTROVERSIA RISOLUBILE INDIPENDENTEMENTE DALLA DECISIONE DI ESSA - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 295/91 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE - DETERMINAZIONE - MANCATA PREVISIONE DI AUMENTI O DI MECCANISMI DI ADEGUAMENTO PER IL TEMPO ANTECEDENTE ALLA ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO-LEGGE 21 MARZO 1988, N. 86 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 20 MAGGIO 1988, N. 160) - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEI DIRITTI DEI LAVORATORI, COSTITUZIONALMENTE GARANTITI, IN CASO DI DISOCCUPAZIONE - QUESTIONE SOLLEVATA IN RELAZIONE A CONTROVERSIA RISOLUBILE INDIPENDENTEMENTE DALLA DECISIONE DI ESSA - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Il fatto che l'art. 7, primo comma, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni in legge 20 maggio 1988, n. 160 - emanato nelle more del giudizio in cui la Corte (sent. n. 487 del 1988) dichiaro' la illegittimita' costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni in legge 16 aprile 1974, n. 114, per la parte in cui, riguardo all'ammontare dell'indennita' di disoccupazione, non prevede un meccanismo di adeguamento del valore monetario della stessa - abbia previsto un aumento dell'indennita' solo per il tempo fra l'entrata in vigore del decreto e la fine del 1988, senza disporre ne' aumenti ne' criteri di rivalutazione per il periodo precedente, non comporta necessariamente - contro quanto ritenuto al riguardo dal giudice a quo - che in conseguenza di tale omissione del legislatore non sia possibile rinvenire criteri di giudizio per la decisione delle controversie in materia relative a tale periodo. A tal fine infatti il giudice comune deve infatti ritenersi abilitato a far riferimento, nella individuazione della regola del caso concreto (ved. massima B), alla su indicata sentenza della Corte costituzionale. Nella quale peraltro non si manco' di prendere in esame il decreto-legge n. 86 del 1988, considerandolo come il modo in cui avrebbe potuto essere, ma non era stata, realizzata la condizione che avrebbe impedito alla Corte di pronunciare la emanata sentenza di illegittimita' costituzionale. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38, secondo comma, Cost., dell'art. 7, primo comma, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni in legge 20 maggio 1988, n. 160, in parte qua). - S. n. 497/1988.
Il fatto che l'art. 7, primo comma, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni in legge 20 maggio 1988, n. 160 - emanato nelle more del giudizio in cui la Corte (sent. n. 487 del 1988) dichiaro' la illegittimita' costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni in legge 16 aprile 1974, n. 114, per la parte in cui, riguardo all'ammontare dell'indennita' di disoccupazione, non prevede un meccanismo di adeguamento del valore monetario della stessa - abbia previsto un aumento dell'indennita' solo per il tempo fra l'entrata in vigore del decreto e la fine del 1988, senza disporre ne' aumenti ne' criteri di rivalutazione per il periodo precedente, non comporta necessariamente - contro quanto ritenuto al riguardo dal giudice a quo - che in conseguenza di tale omissione del legislatore non sia possibile rinvenire criteri di giudizio per la decisione delle controversie in materia relative a tale periodo. A tal fine infatti il giudice comune deve infatti ritenersi abilitato a far riferimento, nella individuazione della regola del caso concreto (ved. massima B), alla su indicata sentenza della Corte costituzionale. Nella quale peraltro non si manco' di prendere in esame il decreto-legge n. 86 del 1988, considerandolo come il modo in cui avrebbe potuto essere, ma non era stata, realizzata la condizione che avrebbe impedito alla Corte di pronunciare la emanata sentenza di illegittimita' costituzionale. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38, secondo comma, Cost., dell'art. 7, primo comma, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni in legge 20 maggio 1988, n. 160, in parte qua). - S. n. 497/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte