Sentenza 164/2021 (ECLI:IT:COST:2021:164)
Massima numero 44166
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORAGGIO  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  23/06/2021;  Decisione del  23/06/2021
Deposito del 22/07/2021; Pubblicazione in G. U. 28/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  44162  44163  44164  44165


Titolo
Paesaggio - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del Comelico - Relativa disciplina - Adozione con decreto del Direttore generale della direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto - Lamentata irragionevolezza, violazione delle competenze legislative e amministrative in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, governo del territorio, turismo e agricoltura, nonché del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Spettanza allo Stato, e per esso alla richiamata direzione ministeriale, del potere esercitato.

Testo

È dichiarato che spettava allo Stato, e per esso al Direttore generale della direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottare il decreto 5 dicembre 2019, n. 1676, recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area alpina compresa tra il Comelico e la Val d'Ansiei, Comuni di Auronzo di Cadore, Danta di Cadore, Santo Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore, San Nicolò di Comelico e Comelico Superiore». La dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del Comelico rientra tra le competenze costituzionali dello Stato nei confronti della Regione, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., e corrisponde all'esercizio di un'attribuzione declinata dalla legge con l'art. 138, comma 3, cod. beni culturali. La tutela di questi beni risponde infatti ad una logica incrementale, che consente alle Regioni di allargare l'ambito dei beni paesaggistici ma non di ridurlo, neppure per mezzo dei piani paesaggistici di competenza regionale, da redigere d'intesa con lo Stato. Essa presuppone una "prevalenza" assiomatica della tutela dell'ambiente sugli interessi urbanistico-edilizi, anche se la dichiarazione non si sovrappone alla disciplina urbanistica ed edilizia di competenza regionale e locale, ma piuttosto specifica se e in quale misura quest'ultima possa esercitarsi, in forma compatibile con la vocazione alla conservazione del pregio paesaggistico propria dell'immobile o dell'area vincolata. (Precedenti citati: sentenze n. 240 del 2020, n. 138 del 2020, n. 71 del 2020, n. 86 del 2019, n. 246 del 2018, n. 178 del 2018, n. 172 del 2018, n. 68 del 2018, n. 11 del 2016, n. 140 del 2015, n. 64 del 2015, n. 211 del 2013, n. 437 del 2008, n. 367 del 2007, n. 183 del 2006, n. 334 del 1998, n. 641 del 1987, n. 151 del 1986 e n. 56 del 1968).

La tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene [quale il territorio] complesso ed unitario, considerato un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali. In sostanza, vengono a trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni. (Precedenti citati: sentenze n. 66 del 2018, n. 11 del 2016, n. 309 del 2011, n. 101 del 2010, n. 226 del 2009, n. 180 del 2008, n. 378 del 2007 e n. 367 del 2007).



Atti oggetto del giudizio

 05/12/2019  n. 1676  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 138    co. 3