Ordinanza 299/1991 (ECLI:IT:COST:1991:299)
Massima numero 17400
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
17/06/1991; Decisione del
17/06/1991
Deposito del 26/06/1991; Pubblicazione in G. U. 03/07/1991
Massime associate alla pronuncia:
17399
Titolo
ORD. 299/91 B. AFFISSIONI PUBBLICHE - DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI SCRITTI O DISEGNI FATTI AFFIGGERE DA ENTI O AUTORITA' PUBBLICHE - RITENUTO ASSOGGETTAMENTO A SANZIONE PENALE ANCHE NEL CASO IN CUI TALI SCRITTI SONO AFFISSI FUORI DAGLI SPAZI A CIO' DESTINATI - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA IPOTESI DI DISTRUZIONE DI SCRITTI FATTI AFFIGGERE DA PRIVATI PUNIBILE SOLO SE GLI SCRITTI O I DISEGNI SIANO AFFISSI NEI LUOGHI SUDDETTI - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 299/91 B. AFFISSIONI PUBBLICHE - DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI SCRITTI O DISEGNI FATTI AFFIGGERE DA ENTI O AUTORITA' PUBBLICHE - RITENUTO ASSOGGETTAMENTO A SANZIONE PENALE ANCHE NEL CASO IN CUI TALI SCRITTI SONO AFFISSI FUORI DAGLI SPAZI A CIO' DESTINATI - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA IPOTESI DI DISTRUZIONE DI SCRITTI FATTI AFFIGGERE DA PRIVATI PUNIBILE SOLO SE GLI SCRITTI O I DISEGNI SIANO AFFISSI NEI LUOGHI SUDDETTI - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
A norma dell'art. 2 l. 23 gennaio 1941, n. 166 anche gli enti, amministrazioni ed autorita' pubbliche sono tenuti a compiere le affissioni esclusivamente in appositi spazi, preventivamente individuati (secondo le procedure di cui agli artt. 3, 28, 34 e 37 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639) e pertanto, pur in mancanza dell'inciso relativo a "modi e luoghi consentiti", la ratio del primo comma dell'art. 664 cod. pen. - che sanziona la distruzione delle affissioni disposte dalle autorita' civili o ecclesiastiche - e' identica a quella di cui al secondo comma - riguardante le affissioni effettuate dai privati - con le medesime conseguenze, in tema di esclusione della punibilita', ove le affissioni disposte dalle autorita' civili siano effettuate 'contra legem' e cioe' fuori dagli spazi consentiti a cio' destinati. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 664, primo comma, cod. pen. - nella parte in cui si riferisce alle affissioni disposte dalle autorita' civili - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
A norma dell'art. 2 l. 23 gennaio 1941, n. 166 anche gli enti, amministrazioni ed autorita' pubbliche sono tenuti a compiere le affissioni esclusivamente in appositi spazi, preventivamente individuati (secondo le procedure di cui agli artt. 3, 28, 34 e 37 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639) e pertanto, pur in mancanza dell'inciso relativo a "modi e luoghi consentiti", la ratio del primo comma dell'art. 664 cod. pen. - che sanziona la distruzione delle affissioni disposte dalle autorita' civili o ecclesiastiche - e' identica a quella di cui al secondo comma - riguardante le affissioni effettuate dai privati - con le medesime conseguenze, in tema di esclusione della punibilita', ove le affissioni disposte dalle autorita' civili siano effettuate 'contra legem' e cioe' fuori dagli spazi consentiti a cio' destinati. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 664, primo comma, cod. pen. - nella parte in cui si riferisce alle affissioni disposte dalle autorita' civili - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte