Ordinanza 300/1991 (ECLI:IT:COST:1991:300)
Massima numero 17402
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  17/06/1991;  Decisione del  17/06/1991
Deposito del 26/06/1991; Pubblicazione in G. U. 03/07/1991
Massime associate alla pronuncia:  17401


Titolo
ORD. 300/91 B. PROCESSO PENALE - RITENUTA INSUFFICIENZA DI PROVE PER REATO AMNISTIABILE (NELLA SPECIE: OLTRAGGIO) - NECESSARIA APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA - PRECLUSIONE A PRONUNCIA DI ASSOLUZIONE NEL MERITO - DETERIORE TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IMPUTATO DI REATO NON AMNISTIABILE IN PARI SITUAZIONE PROBATORIA - INSUSSISTENZA, CONSIDERATA LA RINUNCIABILITA', NELL'IPOTESI IN QUESTIONE DELLA CAUSA ESTINTIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'applicazione dell'amnistia, nei confronti degli imputati per i quali non risulti evidente l'innocenza dalle risultanze probatorie, non concreta violazione del principio di eguaglianza, attesa la rinunziabilita' della causa estintiva che - costituendo esplicazione del diritto di difesa - tutela il diritto "di chi sia perseguito penalmente ad ottenere non gia' solo una qualsiasi sentenza che lo sottragga alla irrogazione di una pena, ma precisamente quella sentenza che nella sua formulazione documenti la non colpevolezza" (v. massima A). Pertanto non sussiste la denunciata disparita' di trattamento rispetto all'imputato di piu' grave reato (non amnistiabile) che con la stessa situazione di insufficienza probatoria si giova della formula di insussistenza del fatto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 129, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione). - V., in materia di interesse ad ottenere una sentenza di merito in luogo di una dichiarativa dell'estinzione del reato per amnistia, la sent. n. 175/1971.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte