Ordinanza 302/1991 (ECLI:IT:COST:1991:302)
Massima numero 17404
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  17/06/1991;  Decisione del  17/06/1991
Deposito del 26/06/1991; Pubblicazione in G. U. 03/07/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 302/91. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO A CARICO DI MINORENNE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE PER IRRILEVANZA DEL FATTO - IMPUGNAZIONI AMMESSE - DIVERSO REGIME A SECONDA CHE LA SENTENZA SIA EMESSA A SEGUITO DELLE INDAGINI PRELIMINARI O DELL'UDIENZA PRELIMINARE - LAMENTATA INGIUSTIFICATA ESCLUSIONE, NEL SECONDO CASO, IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DELL'OPPOSIZIONE DEL P.G. - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.

Testo
Restituzione degli atti al giudice 'a quo', affinche' riesamini la rilevanza della proposta questione alla luce del nuovo assetto normativo formatosi a seguito della sostituzione della norma impugnata con l'art. 46 d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 che ha, tra l'altro, limitato l'istituto della opposizione alle sole sentenze di condanna pronunciate dal giudice dell'udienza preliminare ai sensi del secondo comma dello stesso art. 32 d.P.R. n. 448 del 1988 e della sentenza n. 250/1991, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 27 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (e di altre disposizioni per illegittimita' derivata) che aveva introdotto l'istituto della "sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto", istituto che e' stato, quindi, espunto dall'ordinamento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte