Ordinanza 303/1991 (ECLI:IT:COST:1991:303)
Massima numero 17405
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  17/06/1991;  Decisione del  17/06/1991
Deposito del 26/06/1991; Pubblicazione in G. U. 03/07/1991
Massime associate alla pronuncia:  17406  17407


Titolo
ORD. 303/91 A. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO DEL P.M. - RITENUTA OBBLIGATORIETA' - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI COMPITI DEL P.M. COME PREVISTI DAGLI ARTT. 326 E 358 C.P.P. - PROSPETTATA PERDITA PER LO STESSO DELLA TITOLARITA' DELL'AZIONE PENALE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta infondatezza, in riferimento a tutti i parametri invocati, trattandosi di questione basata su presupposto erroneo - atteso che, mentre e' perfettamente logico e razionale che il pubblico ministero, nell'esposizione introduttiva, indichi gli elementi a sostegno della propria richiesta di rinvio a giudizio (anche perche' la "motivazione" di detta richiesta non e' compresa tra i requisiti formali della stessa indicati nell'art. 417 del codice di procedura penale), non e' affatto vero (come sembra ritenere il giudice remittente) che lo stesso pubblico ministero sia poi obbligato a concludere, all'esito dell'udienza, per il rinvio a giudizio, ben potendo, invece, a seguito dell'eventuale interrogatorio dell'imputato, degli interventi dei difensori, o, ancor piu', dell'eventuale "supplemento istruttorio" di cui all'art. 422 del codice di procedura penale, richiedere al giudice la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 421, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 112 della Costituzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte