Ordinanza 304/1991 (ECLI:IT:COST:1991:304)
Massima numero 17408
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
17/06/1991; Decisione del
17/06/1991
Deposito del 26/06/1991; Pubblicazione in G. U. 03/07/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 304/91. PROCESSO PENALE - NORME DI ATTUAZIONE - ARRESTO O FERMO - PREVISIONE DELL'UDIENZA DI CONVALIDA ANCHE QUANDO L'ARRESTATO (O IL FERMATO) SIA GIA' STATO RIMESSO IN LIBERTA' - DENUNCIATA RIDUZIONE DELL'UDIENZA DI CONVALIDA, IN TAL CASO, A INUTILE FORMALITA', IN CONTRASTO CON I PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE ALLA SOLA LEGGE - INSUSSISTENZA - QUESTIONE BASATA SULL'ERRATO PRESUPPOSTO CHE, MANCANDO UNA ESPLICITA NORMA IN TAL SENSO, IL P.M., DOPO DISPOSTA LA LIBERAZIONE, NON POSSA RICHIEDERE L'APPLICAZIONE DI MISURE COERCITIVE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 304/91. PROCESSO PENALE - NORME DI ATTUAZIONE - ARRESTO O FERMO - PREVISIONE DELL'UDIENZA DI CONVALIDA ANCHE QUANDO L'ARRESTATO (O IL FERMATO) SIA GIA' STATO RIMESSO IN LIBERTA' - DENUNCIATA RIDUZIONE DELL'UDIENZA DI CONVALIDA, IN TAL CASO, A INUTILE FORMALITA', IN CONTRASTO CON I PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE ALLA SOLA LEGGE - INSUSSISTENZA - QUESTIONE BASATA SULL'ERRATO PRESUPPOSTO CHE, MANCANDO UNA ESPLICITA NORMA IN TAL SENSO, IL P.M., DOPO DISPOSTA LA LIBERAZIONE, NON POSSA RICHIEDERE L'APPLICAZIONE DI MISURE COERCITIVE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Nessuna disposizione preclude al pubblico ministero, che abbia ordinato l'immediata liberazione dell'arrestato (o del fermato) ritenendo "di non dovere richiedere l'applicazione di misure coercitive", di presentare al G.I.P. una richiesta in tal senso, in conseguenza del venir meno delle ragioni di opportunita' che lo avevano in precedenza indotto a disporre la liberazione. Peraltro, anche nei casi in cui il pubblico ministero non richieda misure coercitive, l'udienza di convalida non costituisce una "inutile formalita" in quanto, pur non essendo imposta dall'art. 13, terzo comma, della Costituzione (avendo il soggetto gia' riacquistato la liberta'), la sua previsione risponde comunque all'interesse del cittadino per l'accertamento giudiziale della legittimita' del provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti dall'autorita' di pubblica sicurezza, specie quando la liberazione e' stata determinata non da vizi procedurali, bensi' da una valutazione di opportunita' da parte del pubblico ministero. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 121, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata in riferimento agli artt. 97 e 101, secondo comma, Cost.).
Nessuna disposizione preclude al pubblico ministero, che abbia ordinato l'immediata liberazione dell'arrestato (o del fermato) ritenendo "di non dovere richiedere l'applicazione di misure coercitive", di presentare al G.I.P. una richiesta in tal senso, in conseguenza del venir meno delle ragioni di opportunita' che lo avevano in precedenza indotto a disporre la liberazione. Peraltro, anche nei casi in cui il pubblico ministero non richieda misure coercitive, l'udienza di convalida non costituisce una "inutile formalita" in quanto, pur non essendo imposta dall'art. 13, terzo comma, della Costituzione (avendo il soggetto gia' riacquistato la liberta'), la sua previsione risponde comunque all'interesse del cittadino per l'accertamento giudiziale della legittimita' del provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti dall'autorita' di pubblica sicurezza, specie quando la liberazione e' stata determinata non da vizi procedurali, bensi' da una valutazione di opportunita' da parte del pubblico ministero. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 121, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata in riferimento agli artt. 97 e 101, secondo comma, Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 101
co. 2
Altri parametri e norme interposte