Ordinanza 305/1991 (ECLI:IT:COST:1991:305)
Massima numero 17409
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
17/06/1991; Decisione del
17/06/1991
Deposito del 26/06/1991; Pubblicazione in G. U. 03/07/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 305/91. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - GIUDIZIO ABBREVIATO - DISSENSO DEL P.M. PER RITENUTA NON DEFINIBILITA' ALLO STATO DEGLI ATTI - CONSEGUENZE - PROSECUZIONE DEL PROCESSO NELLE FORME ORDINARIE ANCHE NELL'IPOTESI IN CUI IL G.I.P. NON CONDIVIDA LA MOTIVAZIONE DEL DISSENSO - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE ALLA SOLA LEGGE - INSUSSISTENZA - RICHIAMO A PRECEDENTE SENTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 305/91. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - GIUDIZIO ABBREVIATO - DISSENSO DEL P.M. PER RITENUTA NON DEFINIBILITA' ALLO STATO DEGLI ATTI - CONSEGUENZE - PROSECUZIONE DEL PROCESSO NELLE FORME ORDINARIE ANCHE NELL'IPOTESI IN CUI IL G.I.P. NON CONDIVIDA LA MOTIVAZIONE DEL DISSENSO - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE ALLA SOLA LEGGE - INSUSSISTENZA - RICHIAMO A PRECEDENTE SENTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Come la Corte ha gia' affermato (nel dichiarare la illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 cod. proc. pen., fra l'altro, nella parte in cui non prevede che il giudice quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero dalla richiesta di definizione del processo con giudizio abbreviato, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, cod. proc. pen.) il controllo sulla motivazione del diniego del P.M. non puo' trovare posto all'interno dell'udienza preliminare ne', quindi, venire affidato al giudice preposto ad essa, perche' cio' significherebbe adottare un rito speciale contro le determinazioni del pubblico ministero. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 438 e 442 cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 101, secondo comma, Cost.). - S. n. 81/1991.
Come la Corte ha gia' affermato (nel dichiarare la illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 cod. proc. pen., fra l'altro, nella parte in cui non prevede che il giudice quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero dalla richiesta di definizione del processo con giudizio abbreviato, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, cod. proc. pen.) il controllo sulla motivazione del diniego del P.M. non puo' trovare posto all'interno dell'udienza preliminare ne', quindi, venire affidato al giudice preposto ad essa, perche' cio' significherebbe adottare un rito speciale contro le determinazioni del pubblico ministero. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 438 e 442 cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 101, secondo comma, Cost.). - S. n. 81/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
co. 2
Altri parametri e norme interposte